D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L.3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:

1) bulbi oculari, loro parti e annessi;

2) reni e loro parti;

3) ossa e superfici articolate;

4) muscoli e tendini;

5) vasi sanguigni;

6) sangue;

7) nervi;

8) cute;

9) midollo osseo;

10) aponeurosi;

11) dura madre;

12) cuore e sue parti;

13) polmoni e loro parti;

14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;

15) vescica ed ureteri;

16) segmenti del canale digerente (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall'articolo unico, D.P.R. 3 settembre 1965, n. 1156 e poi dall'articolo unico, D.P.R. 5 febbraio 1970, n. 78 (Gazz. Uff. 16 marzo 1970, n. 68).

 

ART. 2

Il Ministero della sanità può concedere, su domanda, agli Istituti universitari e agli Ospedali l'autorizzazione ad eventuali prelievi di parti di cadaveri. Nell'autorizzazione è stabilito se i prelievi debbano effettuarsi nelle camere mortuarie o in reparti clinici, che diano garanzia sulla possibilità di eseguire i prelievi nelle condizioni richieste dalla applicazione del materiale prelevato.

Nella domanda, diretta ad ottenere l'autorizzazione, devono essere indicati i reparti o camere mortuarie nei quali i prelievi verrebbero effettuati ed i nominativi dei sanitari addetti al prelievo ed alla conservazione del materiale da trapianto; tale domanda deve essere corredata da una dichiarazione del direttore sanitario dello ospedale o del direttore della clinica, nella quale debbono essere attestate la idoneità dei sanitari ad effettuare tali prestazioni e l'efficienza delle relative organizzazioni tecniche.

Il Ministero della sanità, prima di concedere l'autorizzazione, può disporre opportuni accertamenti onde stabilire l'idoneità degli impianti, dei servizi e del personale addetto.

ART. 3

Ogni Istituto autorizzato a tali prelievi deve avere personale qualificato, per titoli e per capacità, ad eseguire l'accertamento della realtà della morte.

L'esito dell'accertamento deve essere riferito al direttore dell'Istituto universitario o al primario dell'ospedale o al capo del reparto ospedaliero, i quali a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, provvederanno a redigere l'apposito certificato previsto dall'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Il direttore dell'Istituto universitario o il primario dell'ospedale o il capo reparto ospedaliero assumono le responsabilità dell'accertamento unitamente al medico che ha effettuato la diagnosi.

ART. 4

A norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1957, n. 235, nel caso in cui l'accertamento della realtà della morte debba effettuarsi in luoghi diversi dagli ospedali o istituti di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Ufficiale sanitario deve provvedere in merito, valendosi dell'opera di medici idonei in servizio presso l'Istituto universitario o ospedali autorizzati ai prelievi, designati rispettivamente dal direttore, primario o

capo reparto.

ART. 5

A norma degli artt. 1 e 4 della sopracitata legge 3 aprile 1957, n. 235, il prelievo viene autorizzato dal medico provinciale in seguito alla presentazione dei seguenti documenti:

1) disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di consentire al prelievo dal proprio cadavere di parti a scopo di trapianto. In mancanza di disposizioni testamentarie, il direttore, primario o capo reparto o sanitario che debba procedere al prelievo ne dà comunicazione al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado, di cui sia conosciuto il luogo ad residenza.

Il prelievo non è consentito se intervenga tempestiva opposizione del coniuge o di uno dei parenti entro il secondo grado;

2) domanda di prelievo presentata dal medico che intende procedere al prelievo stesso controfirmata dalla persona per la quale si richiede il prelievo ovvero da un suo congiunto.

I direttori degli Istituti autorizzati, in caso di urgenza, allo scopo di assicurare la buona riuscita dell'intervento, possono ottenere, dal medico provinciale l'autorizzazione provvisoria al prelievo in base a domanda in cui venga dichiarato, sotto la loro responsabilità, che sussistano le condizioni di legge e ragioni di urgenza, per effettuare il prelievo.

L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando la prescritta documentazione sia stata presentata.

ART. 6

Il prelievo può venire inoltre autorizzato provvisoriamente dal medico provinciale sui cadaveri degli infortunati nei casi in cui gli accertamenti autoptici siano per legge obbligatori, nonché sui cadaveri sottoposti per legge al riscontro diagnostico.