D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia


ART. 69
Spese escluse

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.