ART. 78
Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere

  1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto.
  2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
  3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.