IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la
direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;
Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, che
stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai
sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare,
l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto
la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;
Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativo agli inquinanti organici persistenti, e successive modificazioni;
Considerato che sono intervenute modifiche per quanto riguarda le metodiche
analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento alla Norma UNI
10802;
Considerato altresì che il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 ha
abrogato l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta
del 6 maggio 2010
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1.
Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità
dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano
conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di
discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti
nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui
all'allegato 3
del presente decreto.
4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi
hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi,
e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle
per rifiuti inerti, é ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i
criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un
livello di tutela superiore.
5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da
inquinanti organici persistenti deve essere effettuato
conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive
modificazioni.
Art. 2
Caratterizzazione di base
1.
Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di
discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, il produttore dei rifiuti é tenuto ad effettuare
la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in
discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata
prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento
effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le
caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base é obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto
ed é effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato
1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base é effettuata in corrispondenza del primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa
del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli
stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una
categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella
corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità
dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore,
al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o)
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire
che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore é tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo
di cinque anni.
Art. 3
Verifica di conformità
1.
I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica in
base alla caratterizzazione di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per
stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se
soddisfano i criteri di ammissibilità
previsti dal presente decreto.
2. La verifica di conformità é effettuata dal gestore sulla
base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione
con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'art. 2.
3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più delle
determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione
di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per
lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa
al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di
campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.
4. Il gestore é tenuto a conservare i dati relativi ai
risultati delle prove per un periodo di cinque anni.
Art. 4
Verifica in loco
1.
Per l'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni
carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la
documentazione attestante che il rifiuto é conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto per la
specifica categoria di discarica.
2. I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono
essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.
3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano
conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione
riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste
dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni
con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni
prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a
disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non
inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11,
comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Art. 5
Impianti di discarica per rifiuti inerti
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti
nelle discariche per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento
analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di
ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola
tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella
tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;
b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui
all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto,
presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate
nella tabella 2 del presente decreto; non
contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate
nella tabella 3 del presente decreto.
2. É vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono
PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza
di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri
inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV
del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.
3. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella
definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una
contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine
del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi
o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere
ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano
contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto,
plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per
l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente a
una categoria diversa.
Tabella 1
Rifiuti inerti per i quali é consentito lo smaltimento in discarica
per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione
=====================================================================
Codice | Descrizione | Restrizioni
=====================================================================
| scarti di ceramica, |
| mattoni, mattonelle e |
| materiali da costruzione |
| (sottoposti a trattamento |
10 12 08| termico) |
---------------------------------------------------------------------
|Scarti di materiali in fibra |Solo se privi di leganti
10 11 03|a base di vetro ** |organici
---------------------------------------------------------------------
15 01 07|Imballaggi in vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 01|Cemento |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 02|Mattoni |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
| |selezionati da costruzione e
17 01 03|Mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente i rifiuti
|Miscugli di cemento, mattoni,|selezionati da costruzione e
17 01 07|mattonelle e ceramiche |demolizione (*)
---------------------------------------------------------------------
17 02 02|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Esclusi i primi 30 cm di
| |suolo, la torba e purché non
| |provenienti da siti
17 05 04|Terra e rocce*** |contaminati
---------------------------------------------------------------------
19 12 05|Vetro |
---------------------------------------------------------------------
| |Solamente vetro raccolto
20 01 02|Vetro |separatamente
---------------------------------------------------------------------
| |Solo rifiuti di giardini e
| |parchi; eccetto terra vegetale
20 02 02|Terre e rocce |e torba
---------------------------------------------------------------------
(*) Rifiuti
contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze
organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei
rifiuti deve essere nota.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti
da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati
nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di
pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia
possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura
significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti
da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze
pericolose in quantità notevole.
(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.
(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.
Tabella 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in
discariche per rifiuti inerti
=====================================================================
Parametro | L/S=10 1/kg
| mg/l
=====================================================================
As |0,05
Ba |2
Cd |0,004
Cr totale |0,05
Cu |0,2
Hg |0,001
Mo |0,05
Ni |0,04
Pb |0,05
Sb |0,006
Se |0,01
Zn |0,4
Cloruri |80
Fluoruri |1
Solfati |100
Indice Fenolo |0,1
DOC (*) |50
TDS (**) |400
---------------------------------------------------------------------
(*)Nel caso in cui i rifiuti
non rispettino i valori riportati per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai
test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere
considerati conformi ai criteri di ammissibilità per
il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l.
(**) É possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.
Tabella 3
Limiti di accettabilità per i composti organici in
discariche per
rifiuti inerti
=====================================================================
Parametro | Valore |
=====================================================================
| mg/kg |
| |
---------------------------------------------------------------------
| |
TOC (*) | 30.000 (*) |
---------------------------------------------------------------------
| |
BTEX | 6 |
---------------------------------------------------------------------
| |
Olio minerale (da C10 a C40) | 500 |
---------------------------------------------------------------------
(*)Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente
attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione,
quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.
Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite
più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il
carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).
Tabella 4
Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei
dibenzofurani
=====================================================================
PCDD/PCDF |Fattore di equivalenza
|(TEF)
=====================================================================
|Tetraclorodibenzodiossina |
2, 3, 7, 8 |(TeCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDD) |1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDD) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzodiossina |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDD) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzodiossina |
|(OCDD) |0,0003
---------------------------------------------------------------------
|Tetraclorodibenzofurano |
2, 3, 7, 8 |(TeCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 7, 8 |(PeCDF) |0,3
---------------------------------------------------------------------
|Pentaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8 |(PeCDF) |0,03
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 7, 8, 9 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Esaclorodibenzofurano |
2, 3, 4, 6, 7, 8 |(HxCDF) |0,1
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Eptaclorodibenzofurano |
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9|(HpCDF) |0,01
---------------------------------------------------------------------
|Octaclorodibenzofurano |
|(OCDF) |0,0003
---------------------------------------------------------------------
Art. 6
Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi
1.
Nelle discariche per rifiuti non pericolosi é consentito lo smaltimento, senza
caratterizzazione analitica, dei seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel
capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei
rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati
per qualità e quantità a rifiuti urbani;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva
definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute,
sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
2. I rifiuti di cui al comma 1, lettera a) sono ammessi in questa tipologia di
discarica se risultano conformi a quanto previsto dall'art.
7 del decreto legislativo n. 36 del 2003; non sono ammessi se risultano
contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il
loro smaltimento in altri impianti. Detti rifiuti non possono essere ammessi in
aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che
hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che,
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3,
presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate
in tabella 5.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle
discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti
pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di
solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al
5%;
c) hanno il pH non inferiore
a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non
pericolosi biodegradabili.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, nelle aree
delle discariche per rifiuti non pericolosi destinate a ricevere rifiuti
pericolosi stabili e non reattivi, possono essere smaltiti rifiuti non
pericolosi che rispettino le condizioni di cui alla tabella 5a.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, in discarica
per rifiuti non pericolosi, é vietato il conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209,
in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;
c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle
precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui
all'allegato IV del medesimo regolamento.
7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non
pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla
loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti
contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno
della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei
materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi
criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate
ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di
settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli
automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali
artificiali.
Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del
rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da
adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire
un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione
dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere
prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere
depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I
rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono
avere una concentrazione in TOC non superiore al 5% ed un valore di DOC non
superiore al limite di cui alla tabella 5a;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie
o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti
a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i
requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto.
In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1,
punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono
essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.
Tabella 5
Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in
discariche per rifiuti non pericolosi
=====================================================================
Parametro | L/S=10l/kg
| (mg/l)
=====================================================================
As |0,2
Ba |10
Cd |0,1
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0,02
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0,07
Se |0,05
Zn |5
Cloruri |2.500
Fluoruri |15
Solfati |5.000
DOC (*) (**) |100
TDS (***) |10.000
-------------------------------------------------------------------------------
(*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC
non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:
a. fanghi prodotti dal trattamento e dalla
preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti
020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla
produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco
europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310,
030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
(codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche
(200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo
consistente l'attività biologica;
b. fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo
dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412,
070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306,
purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il
contenuto di sostanze organiche;
c. rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai
codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
d. rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
e. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e
ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
f. rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione)
individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati
dal codice 190501;
g. rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati
dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con
quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003
e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma
UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO2 /kgSVh.
(**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori
riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono
essere sottoposti a test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere
considerati conformi ai criteri di ammissibilità per
il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/l.
(***) É possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite
di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti
riportate nella precedente nota (*).
Tabella 5a
Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità di rifiuti
pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non
pericolosi
=====================================================================
Parametro | L/S=10 l/kg
| (mg/l)
=====================================================================
As |0,2
Ba |10
Cd |0,1
Cr totale |1
Cu |5
Hg |0,02
Mo |1
Ni |1
Pb |1
Sb |0,07
Se |0,05
Zn |5
Cloruri |1.500
Fluoruri |15
Solfati |2.000
DOC (*) |80
TDS (**) |6.000
-------------------------------------------------------------------------------
(*) Nel caso in cui i rifiuti
non rispettino i valori riportati per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti a
test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH
compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai
criteri di ammissibilità per il carbonio organico
disciolto se il risultato della prova non supera 80 mg/l.
(**) É possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.
Art. 7
Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi
1. Nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, le autorità territorialmente competenti possono
autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi:
a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche
considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche
per rifiuti organici pretrattati;
c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di
biogas.
2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di
discariche di cui al comma 1 vengono individuati dalle autorità territorialmente
competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche
dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo
deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i
parametri derogabili sono DOC, TOC e TDS.
3. Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni
di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti
inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prendendo in considerazione i parametri
previsti dalla tabella 1, colonna B, dell'allegato 5 al titolo V della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 8
Impianti di discarica per rifiuti pericolosi
1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche
per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti
i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in
concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) contengono diossine o furani calcolati secondo i
fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in
concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al
25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6%;
f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle
precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui
all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso
Regolamento;
2. Le analisi di controllo relative ai parametri di
cui al comma 1, lettere b) e c) ed f) possono essere disposte, con oneri a
carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorità territorialmente
competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di
un eventuale superamento dei limiti.
3. Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per
rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti
identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di
cui all'art. 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei
flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.
Tabella 6
Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in
discariche per rifiuti pericolosi
=====================================================================
Parametro | L/S=10 1/kg
| mg/l
=====================================================================
As |2,5
Ba |30
Cd |0,5
Cr totale |7
Cu |10
Hg |0,2
Mo |3
Ni |4
Pb |5
Sb |0,5
Se |0,7
Zn |20
Cloruri |2.500
Fluoruri |50
Solfati |5.000
DOC (*) |100
TDS(**) |10.000
---------------------------------------------------------------------
(*)Nel caso in cui i rifiuti
non rispettino i valori riportati per il DOC al
proprio valore di pH, possono essere sottoposti a
test, con una proporzione L/S = 10 1/kg e con un pH
compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai
criteri di ammissibilità per il carbonio organico
disciolto se il risultato della prova non supera 100mg/l.
(**) É possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.
Art. 9
Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei
1.
Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi
e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati
al comma 3.
2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, è effettuata da parte del soggetto che richiede
l'autorizzazione, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto
stabilito al punto 3 dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36 e degli ulteriori criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente decreto. I
rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale
valutazione.
3. Non possono essere collocati in depositi sotterranei i rifiuti che possono
subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il
deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36;
b) i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con
l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e
subire quindi:
un cambiamento di volume;
una generazione di sostanze o gas autoinfiammabili o
tossici o esplosivi, o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio
per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e
in particolare i rifiuti che:
provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti;
in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori
del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a
combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti
gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma
di miscele non identificate.
4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, è effettuata da parte del soggetto che richiede
l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui
avviene il deposito in questione, in conformità a quanto previsto al punto 1.2
dell'allegato 4. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera é
accettabile.
5. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono
essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi
di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.
Art. 10
Deroghe
1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati
agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto
qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle
emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri
specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per
l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso
per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche
della stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più
del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e,
limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per
rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio,
quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli
nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente
competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri:
a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6;
b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3;
c) PCB di cui all'art. 5, comma 2;
d) carbonio organico totale (TOC) e pH
nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi
stabili e non reattivi;
e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi.
4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio,
nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva
1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla
commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni
concesse in virtù del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente
4 agosto 1998, n. 372. La relazione é elaborata in base al
questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della
Commissione.
Art. 11
Abrogazioni
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, é abrogato il decreto ministeriale 3 agosto 2005 del Ministro
dell'ambiente e tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 agosto 2005, n. 201, Serie Generale.
Il presente decreto sarà sottoposto al preventivo controllo di legittimità
della Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27
settembre 2010
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Prestigiacomo
Il
Ministro dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi
Il
Ministro della salute
Fazio
Registrato
alla Corte dei conti il 24 novembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 5
Allegato 1
Caratterizzazione di base
La caratterizzazione di base consiste nella determinazione
delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni
necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
1. Scopi della caratterizzazione di base.
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine,
composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche);
b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei
rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste
all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite;
d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di
conformità di cui all'art. 3 del presente decreto e le eventuali possibilità di
semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da
misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti).
Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti
tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test
semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di
conformità.
2. Requisiti fondamentali per la caratterizzazione di
base.
I requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei
rifiuti sono i seguenti:
a) fonte ed origine dei rifiuti;
b) le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e
caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7,
comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che
spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
d) i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato
quando sia presente;
e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
f) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE della
Commissione e successive modificazioni);
g) per i rifiuti pericolosi: le proprietà che rendono pericolosi i rifiuti, a
norma dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 del
Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi;
h) le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni
di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
i) la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
j) se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
k) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i
rifiuti.
3. Caratterizzazioni analitiche.
Per ottenere le informazioni di cui al precedente punto 2 è necessario
sottoporre i rifiuti a caratterizzazione analitica. Oltre
al comportamento dell'eluato deve essere nota la
composizione dei rifiuti o deve essere determinata mediante caratterizzazione analitica.
Le determinazioni analitiche previste per determinare le tipologie di rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la
conformità.
La determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, la gamma delle
determinazioni analitiche richieste e il rapporto tra caratterizzazione
dei rifiuti e verifica della loro conformità dipendono dal tipo di rifiuti. Ai
fini della caratterizzazione analitica si individuano
due tipologie di rifiuti:
a) rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo;
b) rifiuti non generati regolarmente.
Le caratterizzazioni descritte alle lettere a) e b) danno informazioni che
possono essere direttamente messe in relazione con i criteri di
ammissibilità alla categoria di discarica corrispondente; é possibile
inoltre fornire informazioni descrittive (come ad esempio le conseguenze del
loro deposito insieme a rifiuti urbani).
a) Rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.
I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti
regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:
l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie
coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti;
il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa
il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in
particolare, modifiche dei materiali impiegati).
Il processo si svolge spesso presso un unico impianto. I rifiuti possono anche
provenire da impianti diversi, se é possibile considerarli come un flusso unico
che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti
(ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).
Per l'individuazione dei rifiuti generati regolarmente,
devono essere tenuti presenti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 del presente
allegato e in particolare:
la composizione dei singoli rifiuti;
la variabilità delle caratteristiche;
se prescritto, il comportamento dell'eluato dei
rifiuti, determinato mediante un test di cessione per lotti;
le caratteristiche principali, da sottoporre a determinazioni analitiche
periodiche.
Se i rifiuti derivano dallo stesso processo ma da impianti diversi, occorre effettuare un numero adeguato di determinazioni analitiche
per evidenziare la variabilità delle caratteristiche dei rifiuti. In tal modo risulta effettuata la caratterizzazione di base e i rifiuti
dovranno essere sottoposti soltanto alla verifica di conformità, a meno che, il
loro processo di produzione cambi in maniera significativa.
Per i rifiuti che derivano dallo stesso processo e dallo stesso impianto, i
risultati delle determinazioni analitiche potrebbero evidenziare variazioni
minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai
valori limite corrispondenti. In tal modo risulta effettuata
la caratterizzazione di base e i rifiuti dovranno essere sottoposti soltanto
alla verifica di conformità, a meno che, il loro processo di produzione cambi
in maniera significativa.
I rifiuti provenienti da impianti che effettuano lo
stoccaggio e la miscelazione di rifiuti, da stazioni di trasferimento o da
flussi misti di diversi impianti di raccolta, possono presentare caratteristiche
estremamente variabili e occorre tenerne conto per stabilire la tipologia di
appartenenza (tipologia a: rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso
processo o tipologia b: rifiuti non
generati regolarmente). Tale variabilità fa propendere verso
la tipologia b.
b) Rifiuti non generati regolarmente.
I rifiuti non generati regolarmente sono quelli non generati regolarmente nel
corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un
flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso é necessario determinare
le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione
di base deve tener conto dei requisiti fondamentali di cui al punto 2. Per tali
rifiuti, devono essere determinate le caratteristiche di ogni
lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformità.
4. Casi in cui non sono necessarie le caratterizzazioni
analitiche.
Oltre a quanto previsto alla tabella 1 e all'art. 6, comma 7 lettera c), ai
fini della caratterizzazione di base, non sono necessarie le determinazioni
analitiche di cui al punto 3 del presente allegato qualora: i rifiuti siano elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati dal decreto di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b) del presente decreto;
tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e
ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36;
si tratti di tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le
caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.
In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione
con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti,
non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili ad una
determinata categoria di discarica.
Allegato
2
Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o
contenenti amianto
1. Principi.
I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono
essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:
a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;
b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice
dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti
amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto
previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori
conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità
competente presso l'impianto di trattamento.
Tabella 1
Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non
pericolosi
dei rifiuti contenenti amianto trattati
Parametro Valori
Contenuto di amianto (% in peso) ? 30
Densità apparente (g/cm3) > 2
Densità relativa (%) > 50
Indice di rilascio < 0,6
1.
Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti
pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di
amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle
precedenti lettere a) e b), devono essere rispettati modalità e criteri di
smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del
personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto
2.
2. Modalità e criteri di deposito dei rifiuti
contenenti amianto.
Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve
avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente
dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei
materiali.
Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano
la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da
consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei
rifiuti contenenti amianto.
Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta
con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni
operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere
regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono
avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei
materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la
dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le
perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.
Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione
dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.
Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono
essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.
Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di
discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione
ancorché superficiale.
Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti
contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allegato
3
Campionamento e analisi dei rifiuti
Il campionamento, le determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base e la verifica di conformità sono effettuati
con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da
persone ed istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono
possedere una comprovata esperienza nel campionamento ed analisi dei rifiuti e
un efficace sistema di controllo della qualità.
Il campionamento e le determinazioni analitiche possono essere effettuate dai produttori di rifiuti o dai gestori qualora
essi abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità, compreso
un controllo periodico indipendente.
1. Metodo di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile.
Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi
deve essere effettuato tenendo conto della composizione
merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA
CII-UNI 9246.
Secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE,
art. 2, lettera m), devono essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili
gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli
assorbenti.
2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da
ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi
e gli standard di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi
e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
Le prove di eluizione per la
verifica dei parametri previsti dalle tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto
sono effettuate secondo le metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di
cui alla Norma UNI 10802.
La determinazione degli analiti
negli eluati é effettuata secondo quanto previsto
della norma UNI 10802. Per la determinazione del DOC si applica la norma
UNI EN 1484. I risultati delle analisi degli eluati
sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si applica un
rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale valore di
concentrazione, effettuando i test di cessione secondo
le metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso in
mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.
La determinazione del contenuto di oli minerali nella
gamma C10-C40 é effettuata secondo la norma UNI EN 14039.
Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati i metodi indicati
dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.
La determinazione del TOC nel rifiuto tal quale é effettuata
secondo la norma UNI EN 13137.
Il calcolo della sostanza secca é effettuato secondo la norma
UNI EN 14346.
Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido
si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
La determinazione dei PCB deve essere effettuata sui
seguenti congeneri:
congeneri significativi da un punto di vista
igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99,101, 110, 128,
138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187
congeneri individuati dall'OMS come "dioxin like": 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167,
169, 189.
Le determinazioni analitiche di ulteriori parametri
non specificatamente indicati dalle norme sopra riportate devono essere effettuate
secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o
internazionale.".
3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.
3.1 Analisi del rifiuto.
Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando
una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994
del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente,
calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione
della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.
La densità apparente é determinata secondo le normali
procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione
(bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta é determinata come
media pesata delle densità assolute dei singoli componenti
utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e
presenti nel materiale finale. La densità relativa é
calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.
L'indice di rilascio I.R. é definito come:
I.R. = frazione ponderale di amianto/densità
relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di
amianto/100).
L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso
ha acquisito le caratteristiche di compattezza e
solidità.
La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o
involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
3.2. Analisi del particolato aerodisperso
contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di
fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far
riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del
Ministro della sanità.
Allegato 4
Valutazione della sicurezza ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi
sotterranei
1.
Principi di sicurezza per tutti i tipi di deposito sotterraneo.
1.1. L'importanza della barriera geologica.
Lo smaltimento dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento
dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in
particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che, come tutti
gli altri aspetti tecnici, deve rispettare i prescritti requisiti.
In particolare, devono essere attuate le misure necessarie per impedire o
limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee
e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici
sotterranei. A tal fine, deve essere effettuata la valutazione
a lungo termine dell'impianto, in conformità a quanto stabilito al punto 1.2.7
del presente allegato.
1.2. Valutazione dei rischi specifica per il sito.
Per la valutazione dei rischi é necessario
individuare:
il rischio (nella fattispecie, i rifiuti depositati);
i ricettori (nella fattispecie, la biosfera e talvolta le acque sotterranee);
le vie attraverso le quali le sostanze contenute nei rifiuti possono
raggiungere la biosfera;
la valutazione dell'impatto delle sostanze che possono raggiungere la biosfera.
I criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo
devono essere basati sull'analisi della roccia ospitante, accertando che, per
quanto riguarda il sito, non sia applicabile alcuna delle condizioni
dell'allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad eccezione dei
paragrafi 1.2, 1.3 e 1.5 per gli impianti di discarica per rifiuti inerti e dei
paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 per gli impianti di discarica per rifiuti non
pericolosi e pericolosi.
I criteri di ammissibilità devono essere determinati
tenendo conto delle condizioni locali. A tale scopo é necessario accertare che
gli strati sono adatti per la collocazione di un deposito,
cioè valutare i rischi legati al contenimento, tenendo conto del sistema generale
costituito dai rifiuti, dalle strutture e cavità artificiali e dalla natura
della roccia ospitante.
La valutazione dei rischi dell'impianto specifica per il sito deve essere effettuata sia per la fase operativa che per la fase post-operativa.
L'esito delle valutazioni consentirà di definire le misure di controllo e di
sicurezza necessarie e di determinare i criteri di ammissibilità.
É necessario effettuare un'analisi integrata della
valutazione delle prestazioni, che comprenda i seguenti aspetti:
1) valutazione geologica;
2) valutazione geomeccanica;
3) valutazione idrogeologica;
4) valutazione geochimica;
5) valutazione dell'impatto sulla biosfera;
6) valutazione della fase operativa;
7) valutazione a lungo termine;
8) valutazione dell'impatto di tutti gli impianti di superficie del sito.
1.2.1. Valutazione geologica.
É necessaria un'indagine della struttura geologica di un
sito, se non é già nota, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce,
dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che
il sito é adatto alla creazione di un deposito sotterraneo.
Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e
la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici
circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture. E indispensabile prendere in considerazione anche siti
alternativi.
1.2.2. Valutazione geomeccanica.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli
predittivi. La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I
processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.
É necessario accertare che:
1) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla
superficie del suolo sono prevedibili deformazioni di rilievo che possano
danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o
consentire un contatto con la biosfera;
2) la capacità di carico della cavità é sufficiente a prevenirne il crollo
durante l'utilizzo;
3) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la
compatibilità con le proprietà geomeccaniche della
roccia ospitante.
1.2.3. Valutazione idrogeologica.
É indispensabile un'indagine approfondita delle
caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento
delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni
sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei
gradienti idraulici.
1.2.4. Valutazione geochimica.
É indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e
delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque
sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza
dei minerali presenti nella frattura, nonché una
descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche
l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.
1.2.5. Valutazione dell'impatto sulla biosfera.
É indispensabile un'indagine sull'impatto del deposito sotterraneo sulla
biosfera. Vanno svolti anche studi di base per determinare il
livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
1.2.6. Valutazione della fase operativa.
Per quanto riguarda la fase operativa l'analisi deve
accertare:
1) la stabilità delle cavità come stabilito al punto 1.2.2;
2) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti
e la biosfera;
3) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.
L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere
un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di
dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione
dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la
roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche
tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a
rischio il deposito stesso. Per questo motivo, oltre ai rifiuti
non ammissibili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36 e dei rifiuti non ammessi al deposito sotterraneo ai sensi
dell'art. 9, comma 3 del presente decreto, non é consentito il conferimento di
rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di
stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili,
rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la
fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere
riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili
effetti, accertando che non esistono rischi inaccettabili di una rottura del
contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.
1.2.7. Valutazione a lungo termine.
Per conseguire l'obiettivo di uno smaltimento sostenibile, la valutazione dei
rischi deve comprendere previsioni di lungo termine.
Va accertato quindi che durante la fase post-operativa a lungo termine del
deposito sotterraneo non si creeranno vie di contatto con la biosfera.
É necessario analizzare quantitativamente sul lungo periodo le barriere del
sito di deposito sotterraneo (come la qualità dei rifiuti, le strutture
artificiali, le opere di consolidamento e di sigillatura di pozzi e forature),
le caratteristiche prestazionali della roccia
ospitante, degli strati circostanti e del terreno di copertura e valutarle sulla base di dati specifici del sito o di calcoli deduttivi
sufficientemente prudenti. Va tenuto conto anche delle condizioni geochimiche e geoidrologiche come
la circolazione delle acque sotterranee (cfr. le sezioni 1.2.3 e 1.2.4), l'efficacia delle barriere,
l'attenuazione naturale e il percolato dei rifiuti depositati.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo deve essere accertata
attraverso un esame che comprenda una descrizione della
situazione iniziale in un momento specifico (ad esempio il momento della
chiusura) seguita da una previsione dei maggiori cambiamenti previsti nel tempo
geologico. Vanno infine valutate le conseguenze del rilascio delle sostanze
coinvolte dal deposito sotterraneo, in base a scenari previsionali diversi che tengano conto della possibile
evoluzione a lungo termine della biosfera, della geosfera
e del deposito sotterraneo.
Nel valutare i rischi legati ai rifiuti a lungo termine non è necessario tenere
conto dei contenitori e del rivestimento delle cavità per la loro durata
limitata.
1.2.8. Valutazione di impatto degli impianti di
raccolta di superficie.
Anche quando sono destinati allo smaltimento sotterraneo, i rifiuti portati al
sito vengono scaricati, sottoposti a prove ed eventualmente
stoccati in superficie prima di raggiungere la destinazione finale. Gli
impianti di raccolta devono essere progettati e gestiti in maniera da evitare
danni alla salute umana e all'ambiente locale e da rispettare gli stessi
requisiti previsti per gli altri impianti di raccolta dei rifiuti.
1.2.9. Valutazione degli altri rischi.
Ai fini della protezione dei lavoratori, i rifiuti possono essere stoccati in
un deposito sotterraneo solo se rigorosamente isolati da attività minerarie.
Non sono ammessi rifiuti che contengono o possono produrre sostanze pericolose
per la salute umana, come ad esempio germi patogeni di malattie contagiose.
2. Considerazioni supplementari in materia di miniere di salgemma.
2.1. Importanza della barriera geologica.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la
roccia che circonda i rifiuti riveste un duplice ruolo:
roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti,
strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite) che costituiscono una barriera geologica che impedisce
alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai liquidi
e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui
tale barriera geologica é attraversata da pozzi e perforazioni é necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire
la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle
attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre
il periodo di attività della discarica, dopo la
cessazione delle attività di questa é indispensabile sigillare l'area di
smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la
pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che
potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare
nell'area di smaltimento,
nelle miniere di salgemma il sale é considerato una barriera di contenimento
totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento
geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio
nel caso di un aumento del livello del mare).
Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano
alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere
conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
2.2. Valutazione a lungo termine.
La sicurezza a lungo termine di un deposito sotterraneo situato in uno strato
roccioso di salgemma va accertata principalmente designando la roccia salina
come barriera. La roccia salina risponde al requisito di impermeabilità
ai gas e ai liquidi e, grazie alla sua natura convergente, é in grado di
incapsulare i rifiuti e di isolarli completamente al termine del processo di
trasformazione.
La natura convergente della roccia salina non é quindi in contrasto con la
necessità di disporre di cavità stabili nella fase operativa.
La stabilità é un fattore importante per garantire la sicurezza
operativa e mantenere l'integrità della barriera geologica senza limitazioni
di tempo, assicurando così la protezione della biosfera. I rifiuti devono
essere mantenuti in isolamento permanente rispetto alla biosfera. Il cedimento
controllato del terreno di copertura o altri difetti prevedibili a lungo
termine sono accettabili solo se é possibile
dimostrare che potranno verificarsi esclusivamente trasformazioni diverse dalla
rottura, che rimarrà comunque integra la barriera geologica e che non si
formeranno vie di contatto tra l'acqua e i rifiuti o i rifiuti e la biosfera.
3. Considerazioni supplementari con riferimento alla roccia dura.
Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende
lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la
roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o
il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale
scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività
estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.
3.1. Principi di sicurezza.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non é possibile il contenimento totale
e quindi é necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far
sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli effetti
degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei
confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare
e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da
una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle
diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia
dura, il deposito deve essere situato al di sotto della
falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.
Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che
qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in
particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare
effetti nocivi. É necessario quindi valutare l'afflusso delle
acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema
idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle
strutture artificiali può portare alla formazione di
gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di
tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di
questo tipo.