ART. 9

Acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti

1. Quando l'Amministrazione ritenga di dover promuovere la richiesta di un parere facoltativo al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione agli interessati indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ogni altra acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, non incide sul termine finale del procedimento.