ART. 8

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può provvedere prescindendo dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati tale determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non può comunque essere superiore a ulteriori centottanta giorni.

2. Ove per disposizioni di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di particolari organi od enti si fa rinvio a quanto stabilito all'art. 17, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando che il termine finale non può comunque superare ulteriori centottanta giorni. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento il Ministero della sanità individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando non si sarà provveduto in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche e ad indicare il nuovo termine finale del procedimento, comunque non oltre centottanta giorni dal termine originario.