ART. 7
Silenzio assenso e silenzio rifiuto
1. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedano effetti derivanti dall'inerzia dell'Amministrazione la durata dei procedimenti relativi è pari a quella stabilita per la formazione del silenzio assenso o del silenzio rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.