ART. 6
Termine finale del procedimento
1. Ove nel procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano coinvolte altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento di competenza di queste ultime, secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti.
2. Il periodo di tempo necessario alla integrazione di efficacia del provvedimento, derivante dall'esame preventivo da parte di organi di controllo, è escluso dal computo dei termini stabiliti dall'Amministrazione e da quello generale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.