ART. 5
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.