ART. 3
Decorrenza del termine per i procedimenti a iniziativa di parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio competente.
2. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, tranne per le domande inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento per le quali l'avviso costituisce ricevuta.
3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.