ART. 2

Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio dell'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine, per la parte di competenza dell'Amministrazione, decorre dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta.