ART. 11
Pubblicità
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, può essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità potranno essere utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.