ART. 11

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1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, può essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità potranno essere utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.