ART. 10

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente, cioè all'ufficio indicato nelle tabelle allegate.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.