ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della sanità che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Ministero della sanità devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate, che contengono l'indicazione dell'ufficio competente e costituiscono parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ovvero, in mancanza, nel termine di trenta giorni previsto all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.