D.M. 30 marzo 1998
Determinazione, in via definitiva, della tariffa del servizio di cremazione di salme
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803, del 1975 - ora art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita residenza all'ente gestore dell'impianto;
Rilevato che la tariffa in base alla quale dovrà avvenire il suddetto rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 12 della legge n. 440 del 1987, con decreto di questo Ministero;
Visto il proprio decreto n. 2201/3, dell'8 febbraio 1988, con il quale - sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - sono state stabilite tariffe provvisorie con riserva di emanare altro decreto con l'indicazione delle tariffe definitive appena eseguite le necessarie valutazioni degli elementi dei costi del servizio in questione;
Preso atto degli studi condotti in merito dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;
Ritenuto, pertanto, di stabilire tariffe definitive per detto servizio;
Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;
Decreta:
ART. 1
La tariffa in base alla quale i comuni sprovvisti di impianto di cremazione dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è fissata in via definitiva su scala nazionale in L. 680.000.
ART.2
L'importo della tariffa è adeguato annualmente, a far tempo dal 1° maggio 1998 e fino al 31 dicembre 2001, in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto della lira predisposti annualmente dall'Istat. Per l'adeguamento al 1° maggio 1998 si tiene conto del coefficiente di aggiornamento del potere di acquisto dell'anno 1997 rispetto a quello dell'anno 1996. Dal 1° gennaio 2002, con l'introduzione dell'Euro in sostituzione della lira, l'adeguamento avverrà secondo le regole comunitarie.
ART. 3
1. La tariffa per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, è pari al 75 per cento di quella di cui all'art. 1 ed è aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.
2. L'onere per la cremazione di cui al comma 1 è a carico:
a) del gestore del cimitero, sia esso comunale o particolare, nel caso i resti provengano da esumazioni ordinarie;
b) dei concessionari nei casi previsti dagli articoli 90 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
c) del proprietario dei sepolcri privati nei casi previsti al capo XXI del citato decreto n. 285 del 1990;
d) dei richiedenti in ogni altro caso.
ART. 4
1. La tariffa per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili di cui all'allegato 2, punto 6 del decreto 25 maggio 1989 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, è pari al 75% di quella di cui all'art. 1, aggiornata con i criteri fissati all'art. 2.
2. L'onere per la cremazione di cui al comma che precede è a carico della struttura sanitaria dalla quale provengono le parti anatomiche.
ART. 5
La tariffa versata dal comune sede di impianto di cremazione all'ente gestore dell'impianto non può essere comunque superiore a quella determinata in virtù dell'applicazione dei citati articoli 1, 2 e 3.
ART. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.