D.M. 10 agosto 1994
Norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione;
Decreta:
ART. 1
Il presente decreto individua nell'allegato A i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 1994, n. 438.
ART. 2
I titolari di impianti esistenti, indipendentemente dalla potenzialità termica, già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato A che intendono proseguire l'attività in conformità alle procedure agevolate previste dall'art. 5, del decreto-legge citato, devono adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso.
A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.
ART. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.
A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO
(dei combustibili non convenzionali)
1. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse).
1.1. Definizione.
Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.).
Residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.).
Residui da estrazione forestale.
Residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.).
Residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).
1.2. Modalità di recupero.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
1.3. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
2. Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati.
2.1. Definizione.
Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta e del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi ecc.). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.
2.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
2.3. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
3. Sanse esauste e affini (biomasse).
3.1. Definizione.
Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di umidità del 30%;
un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);
un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).
3.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
3.3. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
4. Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse).
4.1. Definizione.
Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di umidità del 30%;
un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco);
un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco).
4.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
4.3. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
5. Residui della lavorazione del legno e affini trattati.
5.1. Definizione.
Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (prima e seconda lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame e sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello);
un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);
un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).
5.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
5.3. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. . . . . . . . . . . . . 20 mg/Nmc
Ossidi di zolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Ossidi di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Monossido di carbonio . . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) . . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) . . . . . 0,1 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
6. Carta, cartone e poliaccoppiati.
6.1. Definizione.
Residui, scarti e cascami derivanti da raccolta differenziata post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:
Potere calorifico inferiore . . . . . . . . . 16.750 kJ/kg
Ceneri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% in massa
Zolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3% in massa
Cloro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2% in massa
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
6.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Ossidi di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Ossidi di zolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg/Nmc
Monossido di carbonio . . . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) . . . . . . . 0,1 ng/Nmc
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio) . . . . 5 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
7. Resine e gomme artificiali e sintetiche non clorurate.
7.1. Definizione.
Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti con cloro presente solo in tracce aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
7.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
7.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo. . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Monossido di carbonio. . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
8. Fluff da macinazione di autoveicoli.
8.1. Definizione.
Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche, frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo separazione dei componenti metallici, aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di inerti dell'8% (in massa) di cui un massimo di metalli del 4% (in massa);
un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in massa);
un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa;
un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
8.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
8.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura della camera di combustione. . . . . . min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per
impianti a letto fluido. . . . . . . . . . . . . min 850 °C
Efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) . . . . . min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi. . . . . . . . . . . . min 6%
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Monossido di carbonio. . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
9. Pneumatici fuori uso.
9.1. Definizione.
Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa);
un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa);
un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
9.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
9.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura della camera di combustione. . . . . . min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per
impianti a letto fluido. . . . . . . . . . . . . min 850 °C
Efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) . . . . . min 99%
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Monossido di carbonio. . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
Ossidi di zolfo. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
¶
10. Solventi e miscugli di solventi organici - Residui di distillazione di prodotti organici.
10.1. Definizione.
Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:
potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 kJ/kg;
presenza di composti organici alogenati solo in tracce.
I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.
10.2. Caratteristiche dell'impianto.
Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura della camera di combustione. . . . . . min 950 °C
Efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) . . . . . min 99%
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II [*]. . . . 0,5 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I [*] . . . . . 0,05 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III [*]. . 0,5 mg/Nmc
Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
Ossidi di zolfo. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio
giornaliero) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
----------
[*] Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
11. Combustibile derivato da rifiuti (RDF).
11.1. Definizione.
Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:
Umidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 25 %
P.C.I. sul tal quale. . . . . . . . . . . . . . 12.500 kJ/kg
Ceneri sul tal quale in peso. . . . . . . . . . max 20 %
Cloro sul tal quale . . . . . . . . . . . . . . max 0,7%
Zolfo sul tal quale . . . . . . . . . . . . . . max 0,5%
Pb sul secco in peso. . . . . . . . . . . . . . max 200 mg/kg
Cr sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 50 mg/kg
Cu sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 150 mg/kg
Mn sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 150 mg/kg
Zn sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 500 mg/kg
Ni sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 20 mg/kg
As sul secco. . . . . . . . . . . . . . . . . . max 10 mg/kg
Cd + Hg sul secco . . . . . . . . . . . . . . . max 10 mg/kg
Pb + Cr + Cu + Mn + Zn sul tal quale . . . . . max 900 mg/kg
Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.
11.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
11.3. Caratteristiche dell'impianto.
Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
Il prodotto può essere utilizzato in maniera tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.
Gli impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura della camera di combustione. . . . . . min 950° C
Temperatura della camera di combustione per
impianti a letto fluido. . . . . . . . . . . . . min 850° C
Efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) . . . . . min 99%
e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II [*]. . . . 0,5 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I [*] . . . . . 0,05 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III [*]. . 0,5 mg/Nmc
Zn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio
giornaliero) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
----------
[*] Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
12. Biogas.
12.1. Definizione.
Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:
Metano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 30% vol
Hb2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 1,5% vol
Potere calorifico inferiore. . . . . . . . . min 12.500 kJ/Nmc
¶12.2. Caratteristiche degli impianti.
L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:
in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo;
in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
13. Distillati di catrame di carbon fossile proveniente da forni di cottura per elettrodi di carbone.
13.1. Definizione.
Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:
Contenuto massimo di zolfo . . . . . . . . . . . 1% in massa
Contenuto massimo di ceneri. . . . . . . . . . . 0,6% in massa
Potere calorifico inferiore minimo . . . . . . . 33.000 kJ/kg
13.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.
13.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.
Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione di elettrodi);
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura camera combustione. . . . . . . . . . . min 950 °C
Efficienza combustione (COb2/CO+CbO2) . . . . . . . min 99%
Tenore ossigeno nei fumi in volume . . . . . . . . min 4%
e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Carbonio organico totale (non si applica se il
combustibile viene utilizzato direttamente nei
forni di cottura degli elettrodi). . . . . . . 20 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio
giornaliero) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
14. Resine artificiali e sintetiche (PDF).
14.1. Definizione.
Residui di resine o fibre artificiali e sintetiche derivanti da attività industriali, da imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,5% in massa aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.
Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.
14.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:
a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;
b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.
Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
14.3. Caratteristiche dell'impianto.
Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (COb2/CO+COb2) minima del 99%.
14.4. Valori limite alle emissioni.
Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Ossidi di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Monossido di carbonio . . . . . . . . . . . . . . 100 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) . . . . . 0,1 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) . . . . . . 0,1 ng/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:
nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con combustibili autorizzati:
Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mg/Nmc
Hf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 mg/Nmc
Carbonio organico totale. . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo . . . . . . . . . . . . . . 600 mg/Nmc
Ossidi di azoto . . . . . . . . . . . . . . 1800-3000 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) . . 0,1 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
15. Gas derivati.
15.1. Definizione.
Gas derivante da processi di gasificazione di:
rifiuti urbani o assimilabili ai fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia:
RDF di cui al punto 11;
prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 14, avente le seguenti caratteristiche:
Potere calorifico inferiore. . . . . . . . . min 4.500 kJ/Nmc
15.2. Caratteristiche dell'impianto.
Impianti integrati costituiti da sistemi di produzione di gas derivati (di cui al precedente punto 15.1) e di energia, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:
a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%:
Monossido di carbonio . . . . . . . . . . . . . . . 100 mg/Nmc
Ossidi di azoto [*]:
per turbine di potenza termica > 100 MW . . . . . 100 mg/Nmc
per turbine di potenza termica ó 100 MW . . . . . 150 mg/Nmc
per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue. . 250 mg/Nmc
----------
[*] Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i
valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori
limite di 3 mg/Nmc per ciascun punto di rendimento superiore
a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nmc e 200
mg/Nmc.
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;
b) nel caso di gas derivato da rifiuti urbani o assimilabili utilizzati in una turbina a gas fissa si applicano, oltre a quelli di cui al punto a), i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Monossido di carbonio. . . . . . . . . . . . . . 100 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
c) per gli impianti a combustione interna si applicano i valori limite fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
d) per le altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:
Polveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
HCl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
HF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Cd+Hg+Ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. . . . . . . . . . . . . 30 mg/Nmc
Monossido di carbonio . . . . . . . . . . . . . . 100 mg/Nmc
Ossidi di azoto . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) . . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) . . . . . 0,1 mg/Nmc
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
16. Legno impregnato.
16.1. Definizione.
a) legname impregnato con olio di catrame derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche;
b) legname impregnato con sali CCA (rame, cromo, arsenico) derivante da attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche.
16.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 16.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 16.3.
E' escluso l'impiego simultaneo con altri combustibili ad eccezione di quelli eventualmente usati per i bruciatori ausiliari o pilota.
16.3. Caratteristiche dell'impianto.
Il prodotto di cui al punto 16.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
Gli impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:
Temperatura della camera di combustione . . . . . . min 950 °C
Temperatura della camera di combustione per
impianti a letto fluido . . . . . . . . . . . . . min 850 °C
Efficienza di combustione (COb2/CO+COb2). . . . . . min 99%
Tenore di ossigeno nei fumi in volume . . . . . . . min 6%
e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mg/Nmc
HCl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II [*]. . . . 0,5 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I [*] . . . . . 0,05 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III [*]. . 0,5 mg/Nmc
Carbonio organico totale . . . . . . . . . . . . 10 mg/Nmc
Ossidi di azoto. . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio
giornaliero) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente). . . . . . 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA). . . . . 0,1 mg/Nmc
----------
[*] Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
17. Ceneri da olio combustibile.
17.1. Definizione.
Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie dell'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale. . . . . . . . . . . . . min 8.500 kJ/kg
Zolfo sul tal quale . . . . . . . . . . . . . in massa max 15%
MgO sul tal quale . . . . . . . . . . . . . . in massa max 13%
V sul tal quale . . . . . . . . . . . . . . . in massa max 5%
Ni sul tal quale. . . . . . . . . . . . . . . in massa max 2%
17.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 17.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta nelle caldaie alimentate a carbone ovvero nei forni industriali, alle condizioni indicate al punto 17.3.
La miscelazione con il combustibile è consentita in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 5% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.
17.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 17.1 è consentita negli impianti di potenza termica non inferiore a 50 MW.
Gli impianti devono essere provvisti di:
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.
Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del prodotto di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione:
Per le sostanze di cui al par. 2 classe I [*] . . . 0,1 mg/Nmc
Per le sostanze di cui al par. 2 classe II [*]. . . 0,5 mg/Nmc
----------
[*] Vedi allegato 1 al decreto ministeriale 12 luglio 1990
(pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
Per tali inquinanti i valori limite di emissione da applicare all'impianto alimentato in miscela con il residuo di cui al punto 17.1 devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.