D.M. 11 novembre 1993

Norme tecniche generali in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e di consumo in un processo di combustione

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIADEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443;

Decreta:

ART.1

Il presente decreto individua nell'allegato A i tipi e le caratteristiche dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1993.

ART. 2

Gli impianti esistenti già autorizzati ad utilizzare in un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati nell'allegato A devono adeguarsi alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato stesso. A tal fine la comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato è corredata da un progetto di adeguamento.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A

NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI

DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.

A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI.

1. SOTTOPRODOTTI E RESIDUI DI LAVORAZIONI AGRICOLE (BIOMASSE).

1.1. Definizione.

Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.);

residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.);

residui da estrazione forestale;

residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);

residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).

1.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

2. RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DI LEGNO E AFFINI NON TRATTATI E RESIDUI TESSILI DI FILATURA E DI TESSITURA (BIOMASSE).

2.1. Definizione.

Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.

2.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

3. SANSE ESAUSTE E AFFINI (BIOMASSE).

3.1. Definizione.

Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in peso sul secco);

un P.C.I (potere calorifero inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

3.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

4. VINACCE ESAUSTE, VINACCIOLI, FARINA DI VINACCIOLI, RESIDUI DI FRUTTA, BUCCETTE E ALTRI RESIDUI VEGETALI (BIOMASSE).

4.1. Definizione.

Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di umidità del 30%;

un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in peso sul secco);

un P.C.I (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).

4.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.

Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

5. RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI.

5.1. Definizione.

Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.) privi di rivestimento in PVC e di laminati fenolici, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come peso secco/peso secco di pannello);

un contenuto massimo di additivi stabilizzanti (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come peso secco/peso secco di resina);

un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (come peso secco/peso di pannello).

5.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri30 mg/Nmc
HCl30 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo200 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

6. CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI.

6.1. Definizione.

Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale:

Potere calorifico inferiore 4000 Kcal/kg
Ceneri10 % in peso
Zolfo0,3% in peso

Il prodotto non deve essere contaminato da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al par. 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e non deve contenere più dello 0,2% in peso (sul secco) di cloro e non più dello 0,04% in peso (sul secco) di altri alogenuri.

Il prodotto non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

6.2. Caratteristiche dell'impianto.

L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri 30 mg/Nmc
HCl 30 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo300 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio) 5 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

7. RESINE ARTIFICIALI E SINTETICHE NON CONTENENTI CLORO.

7.1. Definizione.

Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori privi di cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

7.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

7.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno

dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri 30 mg/Nmc
HCl 30 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo300 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

8. FLUFF DA MACINAZIONE DI AUTOVEICOLI.

8.1. Definizione.

Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche provenienti dalla macinazione delle auto dopo separazione dei componenti metallici e frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);

un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in peso);

un contenuto massimo di metalli del 2,0% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

8.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

8.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/griglia mobile min 850 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99 %

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri 30 mg/Nmc
HCl 30 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo400 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc
Zn5 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

9. PNEUMATICI FUORI USO.

9.1. Definizione.

Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:

un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso);

un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in peso);

un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg.

Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.

9.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

9.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso; devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99 %

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri 30 mg/Nmc
HCl 30 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo400 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 150 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc
Zn5 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

10. SOLVENTI E MISCUGLI DI SOLVENTI ORGANICI - RESIDUI DI DISTILLAZIONE DI PRODOTTI ORGANICI.

10.1. Definizione.

Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:

potere calorifico inferiore minimo pari a 4000 Kcal/kg;

assenza di composti organici alogenidrici;

temperatura di fluidificazione non superiore a 95 °C.

I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

10.2. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa fra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min 950 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99 %

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:

Polveri 10 mg/Nmc
HCl 10 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) 0,5 ng/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) 0,5 ng/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) 0,5 ng/Nmc
Zn5 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 10 mg/Nmc
Ossidi di zolfo50 mg/Nmc
Ossidi di azoto400 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio organico) 50 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

11. COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI (RDF).

11.1. Definizione.

Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:

Umiditàmax 25 %
P.C.I. sul tal quale 3000 Kcal/kg
Ceneri sul tal quale in peso max 15 %
Cloro sul tal quale max 0,7%
Zolfo sul tal quale max 0,5%
Pb sul secco in peso max 100 mg/kg
Cr sul seccomax 50 mg/kg
Cu sul seccomax 150 mg/kg
Mn sul seccomax 150 mg/kg
Zn sul seccomax 500 mg/kg
Ni sul seccomax 20 mg/kg
As sul seccomax 10 mg/kg
Cd+Hg sul seccomax 10 mg/kg
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale max 900 mg/kg
Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

(*) Vedi allegato I al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla GazzettaUfficiale n. 176 del 30 luglio 1990).

11.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.

Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

11.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.

Gli impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min 950 °C
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/griglia mobile min 850 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99 %

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono:

Polveri 10 mg/Nmc
HCl 10 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) 0,5 ng/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) 0,5 ng/Nmc
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) 0,5 ng/Nmc
Zn5 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 10 mg/Nmc
Ossidi di zolfo50 mg/Nmc
Ossidi di azoto400 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio organico) 50 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

(*) Vedi allegato I al decreto ministeriale 12 luglio 1990(pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla GazzettaUfficiale n. 176 del 30 luglio 1990).

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

12. BIOGAS.

12.1. Definizione.

Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:

Metano min 30 % vol/vol
H2Smax 1,5% vol/vol
Potere calorifico inferiore min 3000 Kcal/Nm3

12.2. Caratteristiche degli impianti.

L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:

in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo;

in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

13. DISTILLATI DI CATRAME DI CARBON FOSSILE PROVENIENTE DA FORNI DI COTTURA PER ELETTRODI DI CARBONE.

13.1. Definizione.

Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:

contenuto massimo di zolfo pari all'1% in peso;

contenuto massimo di ceneri pari allo 0,6% in peso;

potere calorico p.c.i. 8.000-8.500 Kcal/kg.

13.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.

13.3. Caratteristiche dell'impianto.

La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.

Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa tra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.

Detti impianti devono essere provvisti di:

bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);

controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

temperatura della camera di combustione min 950 °C
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99 %
tenore di ossigeno nei fumi in volume min 4 %

e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:

Polveri 50 mg/Nmc
Floruro di idrogeno 10 mg/Nmc
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi) 20 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero) 50 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

14. RESINE ARTIFICIALI E SINTETICHE (PDF).

14.1. Definizione.

Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.

Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.

14.2. Modalità di recupero energetico.

Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:

a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;

b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.

Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.

14.3. Caratteristiche dell'impianto.

Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:

bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;

alimentazione automatica del combustibile;

regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;

controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO/CO+CO2) minima del 99%.

14.4. Valori limite alle emissioni.

Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:

Polveri 30 mg/Nmc
HCl 10 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,1 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo400 mg/Nmc
Ossidi di azoto500 mg/Nmc
Monossido di carbonio 100 mg/Nmc
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0,1 ng/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.

Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:

nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con altri combustibili anche non convenzionali (co-combustione):

Polveri 100 mg/Nmc
HF2 mg/Nmc
Cd+Hg+Tl0,2 mg/Nmc
Carbonio organico totale. 30 mg/Nmc
Ossidi di zolfo600 mg/Nmc
Ossidi di azoto1800-3000 mg/Nmc
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nmc

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

15. GAS DERIVATI.

15.1. Definizione.

Gas derivante da processi di gassificazione di:

rifiuti urbani o assimilabili;

RDF di cui al punto 11;

prodotti di cui ai punti 7, 8, 9 e 14,

avente le seguenti caratteristiche:

H2S max 200 ppm
Polveri max 1 ppm
Potere calorifico inferiore (su base secca) min 1000 Kcal/Nm3

15.2. Caratteristiche dell'impianto.

Impianti unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti i gas di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:

a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% in volume:

Monossido di carbonio 100 mg/Nm3
Ossidi di azoto

- per turbine di potenza elettrica > 50 MW

- per turbine di potenza elettrica ó 50 MW

- per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue


100 mg/Nm3

150 mg/Nm3

250 mg/Nm3

(*) Per le turbine a gas con rendimento elettrico superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando ivalori limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30,f fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3e 200 mg/Nm3.

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti;

b) nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% in volume:

Polveri 5 mg/Nm3
Monossido di carbonio 100 mg/Nm3
Ossidi di azoto300 mg/Nm3
Ossidi di zolfo35 mg/Nm3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA.

Nel caso di impiego simultaneo dei prodotti di cui alla precedente lettera A) in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:

V prodotto x C prodotto + V altro combustibile x C altro combustibile = C

Dove:

V prodotto = volume dei gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei prodotti di cui alla precedente lettera A), determinato in base al prodotto specificato nell'autorizzazione che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto dellalettera A).

C prodotto = valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera A) del presente allegato per i prodotti impiegati.

V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto.

C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o più dei prodotti di cui alla lettera A) e uno o più di altri combustibili riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto dei volumi.

Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso.