IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIADEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Vista la legge 10 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 1993, n.
443;
Decreta:
Il presente decreto individua nell'allegato A i tipi e le caratteristiche
dei residui nonché le rispettive norme tecniche e condizioni
alle quali il riutilizzo dei residui stessi come fonte di energia
in un ciclo di combustione è sottoposto alle disposizioni
di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, e all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 9 novembre 1993, n. 443, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1993.
Gli impianti esistenti già autorizzati ad utilizzare in
un ciclo di combustione per la produzione di energia residui elencati
nell'allegato A devono adeguarsi alle norme tecniche ed alle condizioni
previste nell'allegato medesimo entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo
specifico nell'allegato stesso. A tal fine la comunicazione di
cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato è corredata
da un progetto di adeguamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO COME FONTE DI ENERGIA DEI RESIDUI
DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO.
A) REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI.
1. SOTTOPRODOTTI E RESIDUI DI LAVORAZIONI AGRICOLE (BIOMASSE).
1.1. Definizione.
Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.);
residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.);
residui da estrazione forestale;
residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);
residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.).
1.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
2. RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DI LEGNO E AFFINI NON TRATTATI E RESIDUI TESSILI DI FILATURA E DI TESSITURA (BIOMASSE).
2.1. Definizione.
Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.
2.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
3. SANSE ESAUSTE E AFFINI (BIOMASSE).
3.1. Definizione.
Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di umidità del 30%;
un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in peso sul secco);
un P.C.I (potere calorifero inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).
3.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
4. VINACCE ESAUSTE, VINACCIOLI, FARINA DI VINACCIOLI, RESIDUI DI FRUTTA, BUCCETTE E ALTRI RESIDUI VEGETALI (BIOMASSE).
4.1. Definizione.
Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione del succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di umidità del 30%;
un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in peso sul secco);
un P.C.I (potere calorifico inferiore) minimo pari a 3000 Kcal/kg (sul secco).
4.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercitato in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
5. RESIDUI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E AFFINI TRATTATI.
5.1. Definizione.
Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e condensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia ecc.) privi di rivestimento in PVC e di laminati fenolici, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina-formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come peso secco/peso secco di pannello);
un contenuto massimo di additivi stabilizzanti (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come peso secco/peso secco di resina);
un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (come peso secco/peso di pannello).
5.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare
i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore
di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 30 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 200 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 150 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/1988. Nel caso di impiego simultaneo
con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare
all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera
B) del presente allegato.
6. CARTA, CARTONE E POLIACCOPPIATI.
6.1. Definizione.
Scarti e cascami di lavorazione dell'industria cartaria, grafica
e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati
composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere
calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 3000 Kcal/kg ed
un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di
combustibile convenzionale:
Potere calorifico inferiore | 4000 Kcal/kg |
Ceneri | 10 % in peso |
Zolfo | 0,3% in peso |
Il prodotto non deve essere contaminato da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al par. 1.2 della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e non deve contenere più dello 0,2% in peso (sul secco) di cloro e non più dello 0,04% in peso (sul secco) di altri alogenuri.
Il prodotto non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle altre sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
6.2. Caratteristiche dell'impianto.
L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare
i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore
di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 30 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 300 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 150 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio) | 5 mg/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
7. RESINE ARTIFICIALI E SINTETICHE NON CONTENENTI CLORO.
7.1. Definizione.
Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori privi di cloro aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
7.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
7.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno
dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 30 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 300 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 150 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
8. FLUFF DA MACINAZIONE DI AUTOVEICOLI.
8.1. Definizione.
Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche provenienti dalla macinazione delle auto dopo separazione dei componenti metallici e frammenti di pneumatici per vetture e autocarri, aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di inerti dell'8% (in peso);
un contenuto massimo di zolfo dell'1,0% (in peso);
un contenuto massimo di metalli del 2,0% (in peso);
un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% (in peso);
un potere calorifico inferiore minimo di 3500 Kcal/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
8.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
8.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione | min 950 °C |
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/griglia mobile | min 850 °C |
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min 99 % |
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 30 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 400 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 150 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Zn | 5 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
9. PNEUMATICI FUORI USO.
9.1. Definizione.
Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc.) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:
un contenuto massimo di ferro del 22% (in peso);
un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in peso);
un potere calorifico inferiore minimo di 6000 Kcal/kg.
Il prodotto non deve contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo.
9.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
9.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 è consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
dell'ossido di zolfo e della temperatura nell'effluente gassoso;
devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione | min 950 °C |
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido | min 850 °C |
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min 99 % |
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 30 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 400 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 150 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Zn | 5 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
10. SOLVENTI E MISCUGLI DI SOLVENTI ORGANICI - RESIDUI DI DISTILLAZIONE DI PRODOTTI ORGANICI.
10.1. Definizione.
Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche:
potere calorifico inferiore minimo pari a 4000 Kcal/kg;
assenza di composti organici alogenidrici;
temperatura di fluidificazione non superiore a 95 °C.
I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.
10.2. Caratteristiche dell'impianto.
Il prodotto di cui al punto 10.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa fra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione | min 950 °C |
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min 99 % |
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti
ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
Polveri | 10 mg/Nmc |
HCl | 10 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) | 0,5 ng/Nmc |
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) | 0,5 ng/Nmc |
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) | 0,5 ng/Nmc |
Zn | 5 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 10 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 50 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 400 mg/Nmc |
Monossido di carbonio (come valore medio organico) | 50 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 mg/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
11. COMBUSTIBILE DERIVATO DA RIFIUTI (RDF).
11.1. Definizione.
Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili,
ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri,
attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione
che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di
materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile,
contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti:
Umidità | max 25 % |
P.C.I. sul tal quale | 3000 Kcal/kg |
Ceneri sul tal quale in peso | max 15 % |
Cloro sul tal quale | max 0,7% |
Zolfo sul tal quale | max 0,5% |
Pb sul secco in peso | max 100 mg/kg |
Cr sul secco | max 50 mg/kg |
Cu sul secco | max 150 mg/kg |
Mn sul secco | max 150 mg/kg |
Zn sul secco | max 500 mg/kg |
Ni sul secco | max 20 mg/kg |
As sul secco | max 10 mg/kg |
Cd+Hg sul secco | max 10 mg/kg |
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale | max 900 mg/kg |
Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri. |
(*) Vedi allegato I al decreto ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato
nel supplemento ordinario n. 51 alla GazzettaUfficiale n. 176
del 30 luglio 1990).
11.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione del prodotto stesso purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati.
Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
11.3. Caratteristiche dell'impianto.
Il prodotto di cui al punto 11.1 può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare.
Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.
Gli impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'ossido di zolfo, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione | min 950 °C |
temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido/griglia mobile | min 850 °C |
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min 99 % |
e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume sono:
Polveri | 10 mg/Nmc |
HCl | 10 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) | 0,5 ng/Nmc |
Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) | 0,5 ng/Nmc |
Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) | 0,5 ng/Nmc |
Zn | 5 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 10 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 50 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 400 mg/Nmc |
Monossido di carbonio (come valore medio organico) | 50 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 mg/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
(*) Vedi allegato I al decreto ministeriale 12 luglio 1990(pubblicato
nel supplemento ordinario n. 51 alla GazzettaUfficiale n. 176
del 30 luglio 1990).
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
12. BIOGAS.
12.1. Definizione.
Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche:
Metano | min 30 % vol/vol |
H2S | max 1,5% vol/vol |
Potere calorifico inferiore | min 3000 Kcal/Nm3 |
12.2. Caratteristiche degli impianti.
L'utilizzazione di biogas è consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce:
in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti. Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo;
in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti
di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203/1988.
13. DISTILLATI DI CATRAME DI CARBON FOSSILE PROVENIENTE DA FORNI DI COTTURA PER ELETTRODI DI CARBONE.
13.1. Definizione.
Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche:
contenuto massimo di zolfo pari all'1% in peso;
contenuto massimo di ceneri pari allo 0,6% in peso;
potere calorico p.c.i. 8.000-8.500 Kcal/kg.
13.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 può essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3.
13.3. Caratteristiche dell'impianto.
La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 è consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.
Il prodotto può essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale compresa tra il 10 e il 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento.
Detti impianti devono essere provvisti di:
bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi);
controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
temperatura della camera di combustione | min 950 °C |
efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) | min 99 % |
tenore di ossigeno nei fumi in volume | min 4 % |
e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume sono:
Polveri | 50 mg/Nmc |
Floruro di idrogeno | 10 mg/Nmc |
Carbonio organico totale (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi) | 20 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero) | 50 mg/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B) del presente allegato.
14. RESINE ARTIFICIALI E SINTETICHE (PDF).
14.1. Definizione.
Residui plastici da scarti e sfridi industriali, imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,2% aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 4000 Kcal/kg.
Il residuo non deve contenere, né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.
14.2. Modalità di recupero energetico.
Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 può essere effettuato attraverso:
a) la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4;
b) un processo di gassificazione, purché gli impianti per la produzione di gas derivato siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e ad esso integrati.
Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano
le prescrizioni di cui al punto 15.
14.3. Caratteristiche dell'impianto.
Il residuo può essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:
bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
alimentazione automatica del combustibile;
regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.
Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO/CO+CO2) minima del 99%.
14.4. Valori limite alle emissioni.
Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti
valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno
dei fumi pari all'11% in volume:
Polveri | 30 mg/Nmc |
HCl | 10 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,1 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 400 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 500 mg/Nmc |
Monossido di carbonio | 100 mg/Nmc |
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) | 0,1 ng/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.
Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B) del presente allegato.
Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione:
nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con altri combustibili
anche non convenzionali (co-combustione):
Polveri | 100 mg/Nmc |
HF | 2 mg/Nmc |
Cd+Hg+Tl | 0,2 mg/Nmc |
Carbonio organico totale. | 30 mg/Nmc |
Ossidi di zolfo | 600 mg/Nmc |
Ossidi di azoto | 1800-3000 mg/Nmc |
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | 0,1 mg/Nmc |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/1988.
15. GAS DERIVATI.
15.1. Definizione.
Gas derivante da processi di gassificazione di:
rifiuti urbani o assimilabili;
RDF di cui al punto 11;
prodotti di cui ai punti 7, 8, 9 e 14,
avente le seguenti caratteristiche:
H2S | max 200 ppm |
Polveri | max 1 ppm |
Potere calorifico inferiore (su base secca) min 1000 Kcal/Nm3 |
15.2. Caratteristiche dell'impianto.
Impianti unitari di gassificazione dei rifiuti e di produzione di energia, oppure impianti di sola produzione energetica utilizzanti i gas di cui al punto 15.1, con potenza termica nominale superiore a 6 MW con le caratteristiche di seguito indicate:
a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti
valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente
gassoso del 15% in volume:
Monossido di carbonio | 100 mg/Nm3 |
Ossidi di azoto
- per turbine di potenza elettrica > 50 MW - per turbine di potenza elettrica ó 50 MW - per turbine funzionanti meno di 2200 ore annue | 100 mg/Nm3 150 mg/Nm3 250 mg/Nm3 |
(*) Per le turbine a gas con rendimento elettrico superiore al
30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando ivalori
limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a
30,f fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3e 200 mg/Nm3.
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, per le corrispondenti tipologie di impianti;
b) nel caso si tratti di altre tipologie di impianti di combustione
valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% in volume:
Polveri | 5 mg/Nm3 |
Monossido di carbonio | 100 mg/Nm3 |
Ossidi di azoto | 300 mg/Nm3 |
Ossidi di zolfo | 35 mg/Nm3 |
Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
B) CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO
DI COMBUSTIBILI IN MISCELA.
Nel caso di impiego simultaneo dei prodotti di cui alla precedente
lettera A) in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori
limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:
V prodotto x C prodotto + V altro combustibile x C altro combustibile
= C
Dove:
V prodotto = volume dei gas di scarico derivante esclusivamente
dalla combustione dei prodotti di cui alla precedente lettera
A), determinato in base al prodotto specificato nell'autorizzazione
che ha il più basso potere calorifico, normalizzato alle
condizioni indicate nel corrispondente punto dellalettera A).
C prodotto = valori limite delle emissioni stabiliti alla
precedente lettera A) del presente allegato per i prodotti impiegati.
V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti
dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati
e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni
indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203/1988.
C altro combustibile = valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988 per l'altro o gli altri combustibili
normalmente utilizzati nell'impianto.
C = valore limite di emissione da rispettare in caso di
impiego simultaneo di uno o più dei prodotti di cui alla
lettera A) e uno o più di altri combustibili riferito ad
un tenore di ossigeno nei fumi calcolato tenendo conto del rapporto
dei volumi.
Per i cementifici non è richiesto il bruciatore pilota
a combustibile liquido o gassoso.