D.M. 28 maggio 1993

Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane

ART. 1

I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;

- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

- servizi di anagrafe e di stato civile;

- servizio statistico;

- servizi connessi con la giustizia;

- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;

- servizio della leva militare;

- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

- servizi di istruzione primaria e secondaria;

- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;

- servizi di fognatura e di depurazione;

- servizi di nettezza urbana;

- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

ART. 2

I servizi indispensabili delle province, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

- servizi di amministrazione generale;

- servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;

. servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;

- servizi connessi al provveditorato agli studi;

- servizi di tutela ambientale;

- servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;

- servizi di viabilità provinciale;

- servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.

ART. 3

I servizi indispensabili delle comunità montane, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

- servizi di amministrazione generale;

- servizi connessi all'assetto del territorio ed a problemi dell'ambiente;

- servizi connessi agli interventi nell'agricoltura e nell'artigianato.