D.M. 28 maggio 1993
Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane
ART. 1
I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.
ART. 2
I servizi indispensabili delle province, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico provinciale;
. servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica;
- servizi connessi al provveditorato agli studi;
- servizi di tutela ambientale;
- servizi di assistenza all'infanzia abbandonata, ai ciechi ed ai sordomuti;
- servizi di viabilità provinciale;
- servizi connessi agli interventi nell'agricoltura.
ART. 3
I servizi indispensabili delle comunità montane, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:
- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale;
- servizi connessi all'assetto del territorio ed a problemi dell'ambiente;
- servizi connessi agli interventi nell'agricoltura e nell'artigianato.