Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
4 |
1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1) |
20.000 |
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Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
Note:
1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
2. Sono esenti dall'imposta:
a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono
andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;
c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.
Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
4 |
2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1) |
20.000 |
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3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1) |
20.000 |
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Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.