Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
2 |
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1) . |
20.000 |
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Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note:
1. In questo articolo sono comprese:
a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'I.V.A.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).
2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente da numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000 (3).
(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Nota aggiunta dall'art. 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificata dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662, e poi così sostituita dall'art. 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28.
(3) Nota aggiunta dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.