Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
16 |
1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1) |
20.000 |
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Modo di pagamento:
1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata.
2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
Note:
1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
16 |
1. Libri e registri: b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1) |
20.000 |
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Modo di pagamento:
3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.
Note:
2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.