Articolo della tariffa |
Indicazione degli atti soggetti ad imposta |
Imposte dovute (lire) |
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Fisse |
Proporzionali |
1 |
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1) 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: (2) |
20.000
320.000 |
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Modo di pagamento:
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
Note:
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il
pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica (3).
(1) Importo così elevato dall'art. 2, comma 150, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9 e, successivamente, così modificato dall'art. 9, D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.
(3) Nota aggiunta dall'art. 3-quinquies, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 18 gennaio 2000, n. 9.