ART. 2
1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.
2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.
3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuate in Sicilia.