ART. 9

Obblighi degli operatori

Tutti gli operatori di cui all'art. 1 debbono:

1) osservare le norme del presente decreto nonché le misure correntemente riconosciute idonee per il controllo delle infezioni;

2) usare, nelle circostanze previste dal presente decreto, i mezzi di protezione messi a loro disposizione;

3) comunicare immediatamente all'organo preposto l'accidentale esposizione a sangue o ad altri liquidi biologici per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

4) comunicare immediatamente, all'organo preposto, eventuali proprie ferite o lesioni cutanee essudative per l'adozione degli opportuni provvedimenti.