D.M. Interno 8 febbraio 1988

Determinazione delle tariffe provvisorie in base alle quali i comuni dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazioni di salme

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987. n. 440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto;

Rilevato che la tariffa in base alla quale dovrà avvenire il suddetto rimborso deve essere stabi1ita, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 12 della legge n. 440/1987, con decreto di questo Ministero;

Considerato che non riesce attualmente possibile stabilire definitivamente le tariffe citate perché non esistono elementi certi per determinare i costi del servizio in questione;

Ritenuto, tuttavia, che sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali possono per il momento stabilirsi tariffe provvisorie con riserva di emanare altro decreto con 1'indicazione delle tariffe definitive non appena eseguite le necessarie valutazioni degli elementi dei costi del servizio stesso;

Ritenuto opportuno effettuare per la determinazione definitiva delle tariffe, un'indagine conoscitiva con 1'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto;

Rilevato che ogni amministrazione comunale nel cui territorio insiste un impianto di cremazione è tenuta, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, a raccogliere gli elementi per la compilazione dell'allegato modello e ad inoltrarlo al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 1988;

Considerata la necessità, qualora la gestione dell'impianto di cremazione non fosse svolta dal Comune nel cui territorio insiste l'impianto stesso in economia diretta o attraverso azienda municipalizzata, di regolare il rapporto con 1'ente gestore attraverso contratto da cui risultino gli elementi finanziari necessari per la compilazione dell'allegato modello:

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

Decreta:

ART. 1

Le tariffe provvisorie in base alle quali i Comuni dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti dei costi per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono fissate secondo l'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, come segue:

- £. 680.000 per impianti di grandi dimensioni;

- £. 500.000 per impianti di medie dimensioni;

- £. 400.000 per impianti di piccole dimensioni.

A tal fine, sempre in via provvisoria, vengono distinti gli impianti in base al numero di cremazioni di salme complessivamente eseguite nell'anno precedente:

- impianti di grandi dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è superiore a 300;

- impianti di medie dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è superiore a 100 ed inferiore o uguale a 300:

- impianti di piccole dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite è inferiore o uguale a 100.

In caso di cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il Comune a cui farà carico l'onere del rimborso del costo per la cremazione alla tariffa individuata come sopra, sarà quello in cui è avvenuto il decesso.

Ciascun Comune nel provvedimento di adozione della tariffa da deliberare provvisoriamente entro il 30 aprile 1988, indicherà la classificazione dell'impianto in base al numero di cremazioni di salme rilevato.

Tali dati, unitamente a quelli descrittivi dell'impianto contenuti nell'allegato modello di rilevamento che fa parte integrante del presente decreto, dovranno essere inviati in sede di prima applicazione entro il 30 aprile 1988 al Ministero dell'interno.

Le citate tariffe provvisorie rimangono in vigore nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale indicante le tariffe definitive.

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

p. il Ministro dell'Interno: RUSSO

ALLEGATO

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RISERVATO AL

MINISTERO DELL'INTERNO

CODICE ENTE

                                 


COMUNE di: _______________________________________________

PROVINCIA di: ________________ REGIONE: _____________________

Al fine di determinare il costo per la cremazione, da rimborsare da parte dei comuni per i cittadini residenti, vengono fornite le seguenti notizie ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1987 n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

1) NOTIZIE GENERALI

 

COD.

L'impianto di cremazione esistente nel comune è utilizzato (1):

SI NO

1

Anno o periodo di costruzione dell'impianto:

___________________

2

Condizione dell'impianto (1):

- cattiva

- mediocre

- buona

3

Tipologia de1l'impianto (1):

- grandi dimensioni

(più di 300 cremazioni)

- medie dimensioni

(da 101 a 300 cremazioni)

- piccole dimensioni

(fino a 100 cremazioni)

4

     

2) CARATTERISTICHE DEL FORNO

   

Numero forni in esercizio

 

5

Tipo di fiamma (1):

- diretta

- indiretta

6

Seconda fiamma agente sui fumi (1):

SI NO

7

Temperatura media d'esercizio:

___________________

8

Combustibile attua1mente adottato:

___________________

9

Strumentazione di lettura e di controllo presenti (1)

- termometro

- ana1izzatore fumi

- altri

10

11

12

Centralina automatica di controllo (1):

SI NO

13

Tipo di cofano introdotto nel forno (1):

- legno

- zinco

- legno + zinco

14

15

16

     

3) GESTIONE E PROPRIETA' DELL'IMPIANTO

   

Proprietà dell'impianto (1):

- Comune

- So.Crem.

- Altro

17

Tipo di gestione (1):

- in economia diretta

- azienda municipalizzata

- in concessione a So.Crem.

- altro

18

     

4) PERSONALE ADDETTO AL FORNO (1)

   

Numero:

___________________

19

Dipendenza:

- Comune

- So.Crem.

20

Stabile:

SI NO

21

Volontario:

SI NO

22

     

5) NOTIZIE STATISTICHE RELATIVE ALL'ANNO 1987:

   

Numero di residenti del Comune

___________________

23

Numero di residenti della provincia

___________________

24

Quantità di decessi nel Comune

___________________

25

Quantità di decessi nella provincia

___________________

26

Numero di cremazioni di residenti nel Comune eseguite

___________________

27

Numero di cremazioni di non residenti nel Comune eseguite

___________________

28

Numero di cremazioni di cittadini stranieri eseguite

___________________

29

     

6) NOTIZIE FINANZIARIE

   

Tariffa adottata per cremazioni di non residenti

___________________

30

Impegni 1987 in migliaia di lire:

   

Spese personale

£. ___________________

31

Materia1i di consumo (2)

£. ___________________

32

Prestazioni di terzi (3)

£. ___________________

33

Oneri finanziari Ammortamenti (4) (5)

£. ___________________

34

Spese generali (6)35

£. ___________________

35

Totale

£. ___________________

36




IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

NOTE

  1. (1) Sbarrare la casella per segnalare 1'esistenza del caso.
  2. (2) Per materia1i di consumo si intendono: combustibi1i, energia elettrica, sistemi di fi1traggio, sistema di raccolta delle ceneri (urna esclusa), refrattario e varie.
  3. (3) Per prestazioni di terzi si intende: manutenzione, verifiche periodiche sulle emissioni e varie.
  4. (4) Trattasi del costo della provvista finanziaria necessaria per la realizzazione de1l'impianto.
  5. (5) Accantonamento annuo di somme necessarie per il rinnovo dell'attrezzatura e/o la sua sostituzione al termine del ciclo di vita tecnica dell'impianto.
  6. (6) Le spese funerali si riferiscono all'attività amministrativa necessaria per legge (DR.R 803/75 - Titolo XVI) oltre ai normali oneri di conduzione non direttamente imputabi1i.