Ministero dell'Interno, Decreto 31 dicembre 1983

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85;

Visto l'art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia, l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;

Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;

Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma del medesimo art. 6 e dell'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;

Sentite le associazioni di cui al secondo comma del presente decreto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;

11) mercati e fiere attrezzati;

12) parcheggi custoditi e parchimetri;

13) pesa pubblica;

14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;

15) spurgo di pozzi neri;

16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

17) trasporti di carni macellate;

18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva (1);

19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

 

(1) Numero così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.M. 1° luglio 2002.