Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000,
n. 370
[ART. 4
Le annotazioni di liquidazione periodica di cui
all'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da
parte di enti e di imprese che addebitano i
corrispettivi relativi alle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto devono essere effettuate entro il giorno 5 del secondo mese
successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere
eseguito il versamento della relativa imposta.
Ai fini delle liquidazioni
periodiche di cui al comma precedente deve tenersi conto di tutte le operazioni
per le quali i termini di registrazione stabiliti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni scadono nel periodo cui le liquidazioni stesse si riferiscono.
L'imposta relativa alle
operazioni di cui al presente decreto č liquidata e versata trimestralmente
anche se l'ente territoriale al quale appartengono le aziende municipalizzate o
provincializzate che effettuano le operazioni medesime č soggetto ad imposta
per altre attivitā esercitate.
Ai sensi del combinato
disposto degli articoli 22, secondo comma, e 29, quarto comma, del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti e le imprese che
emettono le bollette-fatture in relazione ai servizi
di somministrazione indicati nel precedente art. 1, sono dispensati dalla
presentazione dell'elenco clienti.]