Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000, n. 370

[ART. 4

Le annotazioni di liquidazione periodica di cui all'art. 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni da parte di enti e di imprese che addebitano i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono essere effettuate entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta.

Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma precedente deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali i termini di registrazione stabiliti dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni scadono nel periodo cui le liquidazioni stesse si riferiscono.

L'imposta relativa alle operazioni di cui al presente decreto č liquidata e versata trimestralmente anche se l'ente territoriale al quale appartengono le aziende municipalizzate o provincializzate che effettuano le operazioni medesime č soggetto ad imposta per altre attivitā esercitate.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, secondo comma, e 29, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli enti e le imprese che emettono le bollette-fatture in relazione ai servizi di somministrazione indicati nel precedente art. 1, sono dispensati dalla presentazione dell'elenco clienti.]