Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000, n. 370

[ART. 3

I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascun giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, voltura di utenza e simili, quando non siano addebitati sulle bollette-fatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi previste ed entro i termini stabili nel primo comma del precedente art. 2.]