Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000,
n. 370
[ART. 3
I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascun
giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, voltura di
utenza e simili, quando non siano addebitati sulle bollette-fatture, devono
essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi previste ed entro i
termini stabili nel primo comma del precedente art. 2.]