Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000, n. 370

[ART. 2

L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno può essere annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate anziché nel registro di cui al precedente comma in quello previsto dall'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi indicate.

I soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo possono effettuare le annotazioni nel registro di cui al comma precedente indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare entro il mese successivo al trimestre stesso.]