Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000,
n. 370
[ART. 2
L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi
e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno può
essere annotato nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le
modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate
comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Entro lo stesso termine le
bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate anziché nel
registro di cui al precedente comma in quello previsto dall'art. 23 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità ivi
indicate.
I soggetti di cui
all'ultimo comma del precedente articolo possono effettuare
le annotazioni nel registro di cui al comma precedente indicando i totali delle
distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse
nel corso di ciascun trimestre solare entro il mese successivo al trimestre
stesso.]