Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000, n. 370

[ART. 1

Per le somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'utente non oltre il momento di effettuazione della operazione.

Le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di cui al comma precedente, tengono luogo delle fatture, sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti, rispettivamente, dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza.

Gli enti e le imprese che utilizzano macchine elettrocontabili ovvero si avvalgono di centri elettrocontabili gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette-fatture, tuti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.]