Abrogato da D.M. 24 ottobre 2000,
n. 370
[ART. 1
Per le somministrazioni di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, l'emissione della
fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'utente non oltre il momento
di effettuazione della operazione.
Le bollette emesse per l'addebito dei corrispettivi
relativi alle somministrazioni di cui al comma
precedente, tengono luogo delle fatture, sempreché
contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, salvo il numero progressivo ed il domicilio
dell'utente che possono essere sostituiti, rispettivamente, dalla numerazione
toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza.
Gli enti e le imprese
che utilizzano macchine elettrocontabili ovvero si
avvalgono di centri elettrocontabili gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico
esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data
di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte
meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle
distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette-fatture, tuti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.]