D.M. 5 luglio 1975

Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1940, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il regolamento generale sanitario;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche l'elenco delle malattie infettive e diffusive e ciò al fine di porre l'autorità sanitaria nelle migliori condizioni per effettuare gli accertamenti epidemiologici ed applicare i conseguenti provvedimenti profilattici;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, le malattie infettive e diffusive o sospette tali che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari e per le quali è fatto obbligo ai sanitari che ne siano venuti a conoscenza di farne denunzia sono:

1) Amebiasi;

2) Anchilostomiasi;

3) Blenorragia;

4) Brucellosi;

5) Carbonchio;

6) Colera;

7) Congiuntivite contagiosa nelle collettività;

8) Difterite;

9) Dissenteria bacillare;

10) Echinococcosi;

11) Epatite virale;

12) Febbre gialla;

13) Febbre Q;

14) Febbre tifoide;

15) Infezioni da paratifi;

16) Altre infezioni da salmonelle;

17) Botulismo;

18) Altre tossinfezioni alimentari;

19) Gastroenterite nel primo anno di vita;

20) Imenolepiasi;

21) Influenza;

22) Lebbra;

23) Leshmaniosi cutanea;

24) Leshmaniosi viscerale;

25) Leptospirosi;

26) Linfogranuloma inguinale;

27) Malaria;

28) Malattia reumatica;

29) Meningite meningococcica;

30) Micosi della cute;

31) Mononucleosi infettiva;

32) Morbillo;

33) Morva;

34) Nevrassiti virali;

35) Ornitosi;

36) Parotite epidemica;

37) Pediculosi nelle collettività;

38) Pertosse;

39) Peste;

40) Poliomielite;

41) Rabbia;

42) Morsicatura da animali rabbidi o sospetti;

43) Rosolia;

44) Scabbia;

45) Scarlattina;

46) Schistosomiasi;

47) Sepsi puerperale;

48) Sifilide con manifestazioni contagiose in atto;

49) Teniasi;

50) Tetano;

51) Tifo esantematico;

52) Forme dermotifosimili;

53) Tigna;

54) Toxoplasmosi;

55) Tracoma;

56) Trichinosi;

57) Tubercolosi polmonare in fase contagiosa;

58) Tubercolosi extrapolmonare in forma contagiosa;

59) Tularemia;

60) Ulcera venerea;

61) Vaiolo;

62) Vaccinia generalizzata;

63) Encefalite postvaccinica;

64) Varicella;

65) Legionellosi.

ART. 2

Per le modalità della denunzia di cui al precedente art. 1 saranno osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui agli articoli 130 e seguenti del regolamento generale sanitario approvato con Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

ART. 3

Per quanto riguarda le modalità della denuncia delle malattie veneree restano invariate le disposizioni enunciate con la L. 25 luglio 1956, n. 837 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.

ART. 4

Sono abrogati il decreto ministeriale 23 aprile 1940 e successive integrazioni e modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione.