D.M. 5 luglio 1975
Revisione dell'elenco delle malattie infettive sottoposte a denuncia obbligatoria
IL MINISTRO PER LA SANITA'
Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1940, e successive integrazioni e modifiche;
Visto il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il regolamento generale sanitario;
Considerata la necessità di aggiornare e modificare alla luce delle moderne acquisizioni scientifiche l'elenco delle malattie infettive e diffusive e ciò al fine di porre l'autorità sanitaria nelle migliori condizioni per effettuare gli accertamenti epidemiologici ed applicare i conseguenti provvedimenti profilattici;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Decreta:
ART. 1
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, le malattie infettive e diffusive o sospette tali che danno luogo all'adozione di provvedimenti sanitari e per le quali è fatto obbligo ai sanitari che ne siano venuti a conoscenza di farne denunzia sono:
1) Amebiasi;
2) Anchilostomiasi;
3) Blenorragia;
4) Brucellosi;
5) Carbonchio;
6) Colera;
7) Congiuntivite contagiosa nelle collettività;
8) Difterite;
9) Dissenteria bacillare;
10) Echinococcosi;
11) Epatite virale;
12) Febbre gialla;
13) Febbre Q;
14) Febbre tifoide;
15) Infezioni da paratifi;
16) Altre infezioni da salmonelle;
17) Botulismo;
18) Altre tossinfezioni alimentari;
19) Gastroenterite nel primo anno di vita;
20) Imenolepiasi;
21) Influenza;
22) Lebbra;
23) Leshmaniosi cutanea;
24) Leshmaniosi viscerale;
25) Leptospirosi;
26) Linfogranuloma inguinale;
27) Malaria;
28) Malattia reumatica;
29) Meningite meningococcica;
30) Micosi della cute;
31) Mononucleosi infettiva;
32) Morbillo;
33) Morva;
34) Nevrassiti virali;
35) Ornitosi;
36) Parotite epidemica;
37) Pediculosi nelle collettività;
38) Pertosse;
39) Peste;
40) Poliomielite;
41) Rabbia;
42) Morsicatura da animali rabbidi o sospetti;
43) Rosolia;
44) Scabbia;
45) Scarlattina;
46) Schistosomiasi;
47) Sepsi puerperale;
48) Sifilide con manifestazioni contagiose in atto;
49) Teniasi;
50) Tetano;
51) Tifo esantematico;
52) Forme dermotifosimili;
53) Tigna;
54) Toxoplasmosi;
55) Tracoma;
56) Trichinosi;
57) Tubercolosi polmonare in fase contagiosa;
58) Tubercolosi extrapolmonare in forma contagiosa;
59) Tularemia;
60) Ulcera venerea;
61) Vaiolo;
62) Vaccinia generalizzata;
63) Encefalite postvaccinica;
64) Varicella;
65) Legionellosi.
ART. 2
Per le modalità della denunzia di cui al precedente art. 1 saranno osservate le disposizioni del regolamento per la profilassi delle malattie infettive e diffusive di cui agli articoli 130 e seguenti del regolamento generale sanitario approvato con Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45.
ART. 3
Per quanto riguarda le modalità della denuncia delle malattie veneree restano invariate le disposizioni enunciate con la L. 25 luglio 1956, n. 837 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 27 ottobre 1962, n. 2056.
ART. 4
Sono abrogati il decreto ministeriale 23 aprile 1940 e successive integrazioni e modifiche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua pubblicazione.