D.M. 9 gennaio 1970

Determinazione delle metodiche per l'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il proprio precedente decreto 11 agosto 1969 con il quale sono state determinate le modalità per l'accertamento precoce della morte, e, nel caso in cui debba essere impiegato il metodo elettroencefalografico, il ricorso ai mezzi della semeiotica neurologica e strumentale, da determinarsi su conforme parere del Consiglio superiore di sanità;

Udto il parere dell'Assemblea generale del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 13 novembre 1969;

Decreta:

Le metodiche dirette all'accertamento della morte nei soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive, di cui al secondo comma della parte dispositiva del decreto ministeriale 11 agosto 1969, possono essere impiegate allorché risulti nei soggetti medesimi la contemporanea presenza di:

1) stato di coma profondo accompagnato da:

a) atonia muscolare:

b) ariflessia tendinea;

c) indifferenza dei riflessi plantari;

d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;

2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale, da controllarsi immediatamente prima del prelievo;

3) assenza di attività elettrica cerebrale, spontanea e provocata.

Tali fenomeni dovranno:

a) essere rilevati e controllati a brevi intervalli di tempo, o per quanto riguarda l'attività elettrica cerebrale, in continuo;

b) essere contemporaneamente presenti e persistere immodificati per una durata di almeno 24 ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia.