D.M. 11 agosto 1969

Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della L. 3 aprile 1957, n. 235, sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1957, n. 235, concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Visto il proprio precedente decreto 7 novembre 1961, con il quale è stato determinato che l'accertamento precoce della morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiotanato-diagnostico;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 519;

Ritenuta la necessità di adeguare alle attuali esigenze della scienza l'accertamento della morte;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie, neghi istituti di cura privati e negli obitori ove vengono eseguiti i riscontri diagnostici, l'accertamento della morte deve essere effettuato con il metodo elettrocardiografico.

Quando per il prelievo di organi a fine di trapianto non sia utilizzabile il metodo elettrocardiografico dovrà essere applicato il metodo elettroencefalografico unitamente ai mezzi della semeiotica neurologica clinica e strumentale, che saranno determinati ogni due anni con provvedimento del Ministro per la sanità su conforme parere del Consiglio superiore di sanità.

Quest'ultima metodica di accertamento della morte dovrà essere applicata soltanto in soggetti sottoposti a rianimazione per lesioni cerebrali primitive.

L'accertamento di morte sarà fatto in questo ultimo caso da un collegio medico costituito da un medico legale, da un anestesista rianimatore, da un neurologo esperto in elettroencefalografia. Tale collegio dovrà esprimere un giudizio unanime ed ognuno dei suoi membri dovrà essere estraneo al gruppo che effettuerà il prelievo e il trapianto.

A cura del collegio dovrà essere redatto un verbale dell'eseguito accertamento.