D.M. 15 dicembre 1927 (*)
(*)Abrogato per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con L. 6/8/2008, n. 133
[ART. 62
Nel caso di urgente impianto di nuovi cimiteri o di ampliamento di cimiteri già esistenti, se per le speciali condizioni di fatto create dal disastro non è assolutamente possibile provvedere in conformità a quanto al riguardo dispone l'art. 95 del regolamento di polizia mortuaria, la scelta dell'area deve essere fatta dal "dirigente dei servizi sanitari e profilattici" con intervento di un ingegnere e della rappresentanza dell'autorità comunale interessata, salvo al Ministro per i lavori pubblici, la emanazione del provvedimento ai sensi dell'art. 61.]