D.M. 15 dicembre 1927 (*)
(*)Abrogato per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con L. 6/8/2008, n. 133
[ART. 61
I servizi di polizia mortuaria sono disciplinati dal "dirigente dei servizi sanitari", il quale promuove dal Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti necessari per il loro funzionamento, in relazione con le eccezionali condizioni locali e con le disponibilità del momento, nonché i provvedimenti per disciplinare il trasporto delle salme dai luoghi danneggiati.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del "dirigente dei servizi sanitari", ha facoltà di vietare il trasporto stesso per il tempo che crederà di fissare con apposita ordinanza.]