D.M.
15 dicembre 1927 (*)
(*) Abrogato per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,
con L. 6/8/2008 n. 133
[ART. 53
Il servizio sanitario deve
intervenire, al più presto possibile, nei seguenti scopi:
a) Nei riguardi dell'assistenza:
1° per l'adozione dei primi
provvedimenti d'urgenza coordinati con l'opera di salvataggio;
2° per il sollecito sgombro, anche
a mezzo di treni ospedali, navi ospedaliere, ed
eventualmente aero-ambulanze, dei feriti, dei malati e dei dementi verso gli idonei
luoghi di assistenza e di cura;
3° per l'assistenza e la cura, nel
luogo stesso del disastro, dei feriti, dei malati e delle gestanti, che non
possono essere subito sgombrati.
b) Nei riguardi della profilassi:
4° per la vigilanza sanitaria sui
profughi, di accordo con le autorità di pubblica
sicurezza e delle ferrovie, e con gli uffici di porto, in caso di sgombro per
via marittima;
5° per il buon govemo igienico
degli attendamenti e dei baraccamenti provvisori, per l'igiene del suolo e per
la rigorosa custodia dei cani;
6° per contribuire, con criteri
d'igiene, all'impianto di latrine da campo e di pubblici lavatoi;
7° per la vigilanza igienica sugli
alimenti, sull'acqua potabile e sulla mattazione degli animali;
8° per i provvedimenti contro le
malattie infettive epidemiche ed endemiche, anche in relazione con quelle
dominanti nella località colpita;
9° per la sistemazione in località
igienicamente idonea di adeguati campi cimiteriali e
per quanto concerne i servizi di polizia mortuaria;
10° per la difesa dalle infezioni
del personale addetto al disseppellimento dalle macerie ed alla
inumazione delle salme.
c) Nei riguardi della riorganizzazione:
11° per provvedere al ripristino
dei servizi di assistenza e cura medico-chirurgica ed
ostetrica e di assistenza farmaceutica e zooiatrica;
12° per fornire ai tecnici del
Genio civile, del Genio militare, della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, della Milizia nazionale forestale, gli elementi di
indole igienica necessari per determinare l'ubicazione dei baraccamenti
per uso di abitazione, per i pubblici servizi, per gli ospedali e per le altre
sistemazioni di carattere igienico sanitario.]