D.M. 15 dicembre 1927 (*)
(*) Abrogato per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con L. 6/8/2008 n. 133

[ART. 53

Il servizio sanitario deve intervenire, al più presto possibile, nei seguenti scopi:

a) Nei riguardi dell'assistenza:

1° per l'adozione dei primi provvedimenti d'urgenza coordinati con l'opera di salvataggio;

2° per il sollecito sgombro, anche a mezzo di treni ospedali, navi ospedaliere, ed eventualmente aero-ambulanze, dei feriti, dei malati e dei dementi verso gli idonei luoghi di assistenza e di cura;

3° per l'assistenza e la cura, nel luogo stesso del disastro, dei feriti, dei malati e delle gestanti, che non possono essere subito sgombrati.

b) Nei riguardi della profilassi:

4° per la vigilanza sanitaria sui profughi, di accordo con le autorità di pubblica sicurezza e delle ferrovie, e con gli uffici di porto, in caso di sgombro per via marittima;

5° per il buon govemo igienico degli attendamenti e dei baraccamenti provvisori, per l'igiene del suolo e per la rigorosa custodia dei cani;

6° per contribuire, con criteri d'igiene, all'impianto di latrine da campo e di pubblici lavatoi;

7° per la vigilanza igienica sugli alimenti, sull'acqua potabile e sulla mattazione degli animali;

8° per i provvedimenti contro le malattie infettive epidemiche ed endemiche, anche in relazione con quelle dominanti nella località colpita;

9° per la sistemazione in località igienicamente idonea di adeguati campi cimiteriali e per quanto concerne i servizi di polizia mortuaria;

10° per la difesa dalle infezioni del personale addetto al disseppellimento dalle macerie ed alla inumazione delle salme.

c) Nei riguardi della riorganizzazione:

11° per provvedere al ripristino dei servizi di assistenza e cura medico-chirurgica ed ostetrica e di assistenza farmaceutica e zooiatrica;

12° per fornire ai tecnici del Genio civile, del Genio militare, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, della Milizia nazionale forestale, gli elementi di indole igienica necessari per determinare l'ubicazione dei baraccamenti per uso di abitazione, per i pubblici servizi, per gli ospedali e per le altre sistemazioni di carattere igienico sanitario.]