D.M. Salute 12 aprile 2012
Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario
Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
della sanità pubblica e dell'innovazione
Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità' del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007 di autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione;
Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione avanzata dalla ditta "Coccato & Mezzetti S.r.l.", con sede legale a via Ugo Foscolo - 12 in Galliate (Novara);
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sessione XLVIII - sezione III, nella seduta del 25 gennaio 2012, in ordine al rinnovo dell'uso del manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto e commercializzato dalla ditta "Coccato & Mezzetti S.r.l.", con sede legale a via Ugo Foscolo n. 12 in Galliate (Novara), in sostituzione dell'uso della sola cassa di legno, per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella medesima seduta del 25 gennaio 2012, con il quale il medesimo Consiglio si riserva di elaborare una scheda volta alla rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella concreta e reale operatività, sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, al fine di effettuare un efficace monitoraggio della fase post autorizzazione;
Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità' del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica:
DECRETA:
1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto denominato cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:
a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km ( < 100 km);
b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km ( < 100 km);
c) l'uso del predetto manufatto dovrà, comunque, rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, deve escludersi l'uso di tale manufatto, nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.
2. È fatto obbligo alla ditta "Coccato & Mezzetti S.r.l." produttrice del manufatto autorizzato di fornire al Ministero della salute le informazioni richieste per mezzo della scheda di rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali e manufatti utilizzati nella concreta e reale operatività; la predetta scheda di rilevazione dei dati, congiuntamente alle modalità ed ai tempi di trasmissione della stessa al Ministero della salute, sarà inviata alla ditta medesima dopo l'approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità.
La mancata produzione della scheda di rilevazione, opportunamente compilata, costituirà motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2012
Il capo dipartimento: RUOCCO