D.M. Salute 5 luglio 2011

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO
della prevenzione e comunicazione

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità, sessione XLVIII - sez. III, nella seduta del 15 marzo 2011, in ordine all'uso del manufatto costituito da un cofano in polipropilene (PP), per il trasporto di salme, per la tumulazione, prodotto e commercializzato dalla società Karton S.p.a., con sede legale a viale Europa n. 7 in Sacile (Pordenone), in sostituzione dell'uso delle casse in legno e zinco, per feretri destinati alla sola tumulazione;
Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

DECRETA

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del manufatto in polipropilene (PP) unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme a distanza inferiore a 100 km (< 100 km) e a condizione che:
a) il manufatto in polipropilene (PP) sia realizzato con il materiale dichiarato di composizione [polipropilene copolimero eterofasico ad alta resistenza all'impatto (contenuto del 70-77%), carica minerale: carbonato di calcio puro micronizzato con il 99% delle particelle al di sotto dei 40 micron (22-30%), additivi di processo: antiossidanti, stabilizzanti termici primari e secondari in rapporto 1:1 (0.2-0.4%), MasterBatch colorante (max 2%)]. Qualora la ditta intenda sostituire tali materiali componenti della miscela, dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione;
b) siano rispettate le tolleranze dichiarate per le dimensioni e gli spessori;
c) sia applicato il criterio di accettabilità del "compound" verificando che le determinate caratteristiche fisiche e meccaniche rientrino negli intervalli di riferimento riportati nella tabella "Proprietà per l'accettazione del compound" a pag. 7 della relazione tecnica A;
d) sia verificato il criterio di accettabilità del manufatto intero prima dell'immissione in commercio;
e) sia escluso l'uso di tale manufatto per la tumulazione di deceduti per malattia infettivo-diffusiva;
f) sia esclusa l'applicazione su tale manufatto di dispositivi di sfiato (valvole) autorizzati ed esistenti in commercio.
La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto nelle tumulazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.
Non si autorizza, al momento, l'uso del manufatto nella tumulazione con trasporto a distanza superiore a 100 km (> 100 km) in quanto il manufatto è in una fase di lavorazione prototipale, sperimentale e di comparazione con lo standard dì riferimento (zinco) e la società produttrice Karton S.p.a. dovrà fornire prove sperimentali e informazioni adeguate sulla concreta e reale operatività del manufatto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2011

Il capo del dipartimento: Oleari