D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 29 novembre
Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, prodotta dalla società Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Vista la richiesta in data 20 settembre 2007 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Alfaplast S.r.l. con sede a via Nazionale n. 180 in Ponte a Moriano (Lucca); Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3, configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato) "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria"; Visto il parere tecnico favorevole, con prescrizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 0013723 del 12 marzo 2009; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita-sessione XLVI-sezione III nella seduta del 27 maggio 2009;
DECRETA
1. È autorizzata, per le tumulazioni, la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione della valvola depuratrice per feretri della società Alfaplast S.r.l. con sede a via Nazionale, 180 in Ponte a Moriano (Lucca), alle seguenti condizioni:
a) il dispositivo di cui sopra costituito da due valvole di ingresso al sistema di depurazione e uno sfiato all'esterno e con aperture tarate per una sovra pressione interna ?p=0.03 bar (con tolleranza di lievi scostamenti scritturanti con la variabilità della misura), può essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
b) tale installazione non è da ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
c) è da escludere l'uso della valvola di sfiato, così tarata, nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285);
d) è da escludere l'uso di valvola di sfiato, così tarata, per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Il vice Ministro Fazio