D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 21 gennaio 2009

Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale denominato "Bio-FunerBag" per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanitā, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanitā, possa autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilitā del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo dell'ex Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanitā, Sessione XLVI - Sez. III, nella seduta del 25 settembre 2008, in ordine all'uso del manufatto costituito da un sacco per salme denominato "Bio Bag" poi modificato in "Bio-FunerBag" per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, costituito dal materiale denominato "Mater-Bi", gia' autorizzato da questo Ministero, prodotto e commercializzato dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede legale a via Maresciallo Tito, 3 in Montecavolo Quattro Castella (Reggio Emilia), in sostituzione della cassa metallica interna a quella di legno, nei soli casi in cui e' prevista la doppia cassa ai fini dell'inumazione e della cremazione quando il trasporto č a distanza superiore ai 100 Km;
Ritenuto, in conformitā delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

DECRETA

1. E' autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato "Bio-FunerBag", per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:
a) servizi funebri dove la salma viene inumata (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o cremata a distanza superiore a 100 km, in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;
b) servizi funebri dove la salma da cremare e' deceduta per malattia infettivo-diffusiva (art. 25, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;
c) per inumazione o cremazione a distanza inferiore a 100 km l'uso del manufatto deve considerarsi non obbligatorio.
Il manufatto "Bio-FunerBag" si differenzia da quelli giā autorizzati da questo Ministero, semplicemente per il sistema di chiusura che e' realizzato tramite tre termosaldature: due sui lati corti effettuate in fabbrica ed una sui due lati lunghi effettuata al momento dell'utilizzo;
in particolare, il sistema di afferraggio dei due lembi da saldare č costituito da due aste magnetiche che vengono rimosse una volta conclusa la saldatura termica.
La presente autorizzazione č valida per la durata di cinque anni.
2. E' fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operativitā del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicitā. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2009
p. il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario di Stato Fazio