D.M. Salute 12 aprile 2007

Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore della Sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, L'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'articolo 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

CONSIDERATO che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della Salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato articolo 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico - sanitaria";

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVI - Sez. III, nella seduta del 01 marzo 2007, in ordine all'uso del manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione, prodotto e commerciato dalla ditta Coccato & Mezzetti s.r.l. con sede legale a Via Ugo Foscolo, 12 in Galliate (NO), in sostituzione dell'uso della sola cassa di legno, per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

RITENUTO, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato articolo 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso del suddetto manufatto, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro, sulla base della documentazione tecnica prodotta dalla ditta citata e della relativa istruttoria tecnica;

DECRETA

1. E' autorizzato l'uso in ambito nazionale di un manufatto costituito da un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco, per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso:
a) inumazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km (<100 km);
b) cremazione, nel caso di trasporto a distanza inferiore a 100 km (<100 km);
c) l'uso del predetto manufatto dovrà, comunque, rispettare tutte le prescrizioni già previste dalla vigente normativa per l'uso del cofano mortuario in legno e, in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30, comma 13 e dell'art. 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deve escludersi l'uso di tale manufatto, nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.
L'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

2. E' fatto obbligo all'impresa che produce e commercializza il manufatto che si autorizza di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività del manufatto sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.