Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° febbraio 2007 in ordine all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale MATER-BI-ZIO1U, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;
DECRETA:
1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo: