D.M. Salute 7 febbraio 2007

Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 1° febbraio 2007 in ordine all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31 di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale MATER-BI-ZIO1U, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

DECRETA:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:
a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso.
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione, alle seguenti condizioni:
il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili;
La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.
2. È fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale MATER-BI-ZIO1U di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Ministro: Turco