D.M. Salute 23 gennaio 2006

Autorizzazione all'uso della valvola depuratrice per feretri modello "V. 01" prodotta dalla società Vezzani S.p.a., in Montecavolo di Quattro Castella, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

IL DIRIGENTE GENERALE della prevenzione sanitaria

Visto l'art. 77, comma 3 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

Vista la richiesta in data 1° agosto 2005 e la relativa documentazione prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede a via M. Tito, 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), nonché la successiva documentazione prodotta ad integrazione in data 20 ottobre 2005 dalla ditta medesima;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 77, comma 3 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato) "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";

Visto il parere tecnico favorevole, con condizioni, espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 0056635 del 24 novembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanita-sessione XLV-sezione III nella seduta del 13 gennaio 2005;

DECRETA:

É autorizzato, per le tumulazioni, l'uso della valvola depuratrice per feretri modello "V.01", prodotta dalla ditta Vezzani S.p.a. con sede a via M. Tito, 3 in Montecavolo di Quattro Castella (Reggio Emilia), alle seguenti condizioni:

a) la valvola di cui sopra con apertura tarata per una sovra pressione interna \trianglep \geq 0.03 bar, può essere autorizzata solo per installazioni su manufatti in doppia cassa (cassa interna in zinco+cassa esterna in legno) contemplati dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

b) non é da ritenersi obbligatoria l'installazione della valvola sulla doppia cassa, ciò sia ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 77 del vigente decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 che ai sensi dei limiti di funzionamento e di efficienza della valvola corredata di sistema depurativo, in merito all'andamento del processo di decomposizione, della composizione dei reflui, fattori climatici e fattori intrinseci di ciascuna salma;

c) é da escludere l'uso di valvola di sfiato nei casi di deceduti per malattie infettivo-diffusive (art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) é da escludere l'uso di valvola di sfiato così tarata per cofani realizzati in materiali diversi da zinco+legno (cassa interna in zinco) e/o assemblati diversamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2006
Il dirigente generale: Greco