D.M. Salute 9 luglio 2002
Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;
Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria";
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 2002 in ordine all'uso del materiale Mater-Bi prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede le gale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31, di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale Mater-Bi, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;
Decreta:
1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:
a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo di decesso;
b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il manufatto deve avere lo spessore di almeno 40 micron;
- il manufatto, piegato longitudinalmente deve dar luogo ad un contenitore con i lati termosaldati, il lato lungo ottenuto per piegatura deve costituire il fondo e l'altro lato lungo aperto, appoggiato alla cassa esterna di legno per l'introduzione della salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;
- il sistema di chiusura deve essere costituito da due elementi, uno cilindrico l'altro concavo dello stesso materiale Mater-Bi fissato ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;
- la chiusura deve essere effettuata inserendo l'elemento cilindrico nell'elemento concavo con leggera pressione ottenuta tramite l'apposito cursore a corredo del manufatto, a completamento dell'operazione deve essere applicato ad ognuno dei due estremi di chiusura un terminale in puro lattice;
- per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.
La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.
2. È fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia