D.M. Interno 1° luglio 2002

Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;
Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione;

Decreta:

ART. 1

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.

2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.

3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

ART. 2

Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione

1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:

a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;

b) il processo di combustione per la durata occorrente;

c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;

d) la polverizzazione delle ceneri;

e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.

[4. Al decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, avente ad oggetto "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale", il numero 18 dell'articolo unico è così sostituito: "18) trasporti e onoranze funebri, servizi cimiteriali ed illuminazione votiva".] (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. Interno 16/5/2006

ART. 3

Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari ad Euro 396.

2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità n. 219 del 26 giugno 2000, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.

4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

ART. 4

Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di Euro 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

ART. 5

Adeguamento dei valori tariffari

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1 maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

ART. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 1° luglio 2002

Il Ministro dell'interno Scajola
Il Ministro della salute Sirchia