D.M. 17 gennaio 2001
Approvazione dei modelli di certificazione di province, comuni e comunità montane per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto per gli anni 2000, 2001 e 2002

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari e i relativi controlli;

Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 8 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 1997-1999;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2000 - 2002, nonchè di individuare i termini di presentazione degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:

 

ART. 1

Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2000 - 2002, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio dell'acquedotto.

 

Art. 2

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1999, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

 

Art. 3

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 per la certificazione relativa all'anno 2000, del 1o aprile 2002 per la certificazione relativa all'anno 2001, del 31 marzo 2003 per la certificazione relativa all'anno 2002, alle prefetture competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina nel formato cm. 21 <$>\times <$> 29,7 sui modelli forniti da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

 

Art. 4

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio smaltimento rifiuti solidi urbani.

 

Art. 5

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro: Bianco