D.M. Ambiente 22 dicembre 2000, n. 99
Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali
Il Ministro dell'Ambiente
Vista la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra", con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012.
Visto il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE 19 novembre 1998 assegna alla azione "produzione di energia da fonti rinnovabili".
Visto in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il Libro Bianco stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2008-2012 a una potenza di picco installata di circa 300 MW.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, con il quale vengono assegnate al Direttore del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 70.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, con il quale vengono assegnate al Direttore del Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore solare termico.
Ritenuto che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo più mirato, la promozione di quei settori di mercato più vicini alla competitività tecnico-economica.
Considerato che l’integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici operanti in connessione alla rete di distribuzione elettrica viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i problemi connessi all’occupazione di territorio causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali.
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e in particolare l’articolo 10, con il quale sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l’altro, l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 122, e in particolare gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili.
Ritenuto opportuno avviare, in attuazione della citata delibera CIPE 6 agosto 1999, azioni dirette alla diffusione della tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell’edilizia.
Considerato che l’articolo 29, comma 2, lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce allo Stato il compito di fissare gli obiettivi e i programmi nazionali in materia di fonti rinnovabili, e che pertanto, in fase di avvio di un programma di sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica, è opportuno che la gestione di una parte del programma sia di competenza diretta del Ministero dell’Ambiente, onde meglio verificare gli effetti, su scala nazionale, del programma medesimo.
Considerato che, comunque, in attuazione delle disposizioni del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Regioni svolgono le funzioni amministrative relative alla gestione di numerosi programmi concernenti l’incentivazione delle fonti rinnovabili, e che pertanto è necessario che le Regioni stesse acquisiscano gradualmente le competenze in materia di gestione delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione della tecnologia fotovoltaica.
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, che, all’articolo 1, comma 1, prevede che l'ENEA svolge, tra l’altro, funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Regioni, mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica e che, pertanto, in considerazione della consolidata competenza dell’Ente in materia di tecnologia e impianti fotovoltaici, è opportuno affidare ad esso il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del programma di sostegno alla diffusione della tecnologia fotovoltaica.
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e l’ENEA, stipulato in data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attività dell’ENEA agli obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del Governo nonché per definire le modalità di collaborazione dell’ENEA alle diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli stessi obiettivi.
DECRETA
Art. 1 - Programma "Tetti fotovoltaici"
Il presente decreto definisce e avvia il Programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie, poste sul territorio italiano. Il Programma è organizzato in due Sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l’altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendono installare impianti fotovoltaici su strutture edilizie sulle quali esercitano un diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale, la cui misura sarà determinata anche in relazione alle disponibilità finanziarie di questo Ministero.
Art. 2 - Funzione dell’ENEA
Al fine di conseguire la migliore riuscita dell’iniziativa, la fase di avvio dell’iniziativa stessa (durata prevista due anni) sarà accompagnata, sia da un insieme di attività collaterali di supporto tecnico-scientifico allo svolgimento del Programma, incluso il monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, sia da un’adeguata attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione su sistemi e componenti fotovoltaici per l’integrazione nell’edilizia.
Tali attività, come meglio descritte nei successivi articoli del presente decreto, saranno svolte dall’ENEA, nell’ambito di un apposito Atto Integrativo, in corso di perfezionamento, all’Accordo di Programma tra questo Ministero e l’ENEA.
Art. 3 - Soggetti destinatari del Programma
I Comuni Capoluogo di Provincia - esclusi quelli di Trento e Bolzano -, quei Comuni in cui insistono territori facenti parti di aree naturali protette di valenza nazionale o regionale di cui alla legge 394/91, le Provincie, le Università e gli Enti pubblici di ricerca sono i destinatari del Sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici. Tutti i soggetti di cui sopra, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno pertanto rispondere al bando che sarà emesso a cura di questo Ministero.
Tutti i soggetti privati, sia persone fisiche che imprese, che intendono avvalersi di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, potranno invece partecipare ai bandi pubblici che saranno emessi da quelle Regioni e Provincie autonome italiane che avranno aderito al Sottoprogramma indirizzato ai medesimi soggetti privati.
TITOLO I - SOTTOPROGRAMMA RIVOLTO AI SOGGETTI PUBBLICI
Art. 4 - Entità del contributo pubblico
L’entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dal Ministero dell’Ambiente, è inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato – nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).
Verranno finanziate le richieste fino ad esaurimento dei fondi disponibili di cui al successivo articolo 6.
Art. 5 - Criteri generali di partecipazione
Le modalità di partecipazione saranno oggetto di apposito bando che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura di questo Ministero.
Le richieste di finanziamento dovranno indicare gli interventi che si intendono realizzare, in accordo con le specifiche tecniche elaborate dall’ENEA (che saranno riportate nel suddetto bando ministeriale), e la potenza fotovoltaica prevista; esse dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell’impegno della quota a carico del soggetto pubblico richiedente e dell’impegno a mantenere l’impianto nelle migliori condizioni di esercizio per un periodo non inferiore a dodici anni.
Gli impianti dovranno essere installati su strutture edilizie dei Comuni, delle Provincie, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca di cui al precedente articolo 3, incluse le strutture di Enti o Aziende di proprietà comunale.
I beneficiari del contributo pubblico dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell’Ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte secondo le modalità indicate nel bando di cui sopra, pena la decadenza dal diritto al contributo medesimo. I beneficiari dovranno, altresì favorire l’accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull’andamento del Sottoprogramma.
Art. 6 - Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dell’Ambiente è determinato in lire 20.000 milioni.
TITOLO II - SOTTOPROGRAMMA RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI
Art. 7 - Entità dei finanziamenti pubblici
Ciascuna Regione e Provincia autonoma italiana potrà acquisire il diritto, aderendo al Sottoprogramma mediante procedura di gara, all’assegnazione di una quota dei fondi ministeriali di cui al successivo articolo 9, fino ad esaurimento dei fondi stessi. Detta quota dovrà costituire parte del contributo pubblico in conto capitale, che sarà erogato a soggetti privati a parziale copertura delle spese di realizzazione di impianti fotovoltaici.
L’ammontare complessivo del contributo pubblico è, infatti, l’unione del cofinanziamento da parte della Regione/Provincia autonoma nella misura minima del 30% dell’importo costituente il contributo stesso, con il finanziamento di questo Ministero (finanziamento statale) per la quota restante.
L’entità massima del contributo pubblico in conto capitale, erogato dalla Regione/Provincia autonoma è inizialmente fissata - fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato - nella misura non superiore al 75% del costo di impianto (IVA esclusa).
Art. 8 - Criteri generali di adesione al Sottoprogramma
Possono aderire al Sottoprogramma le Regioni italiane e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Le modalità di adesione saranno oggetto di apposito bando di gara, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura di questo Ministero.
Per concorrere a fare propria una quota del finanziamento statale, le Regioni e le Provincie autonome dovranno indicare, nelle domande di adesione al Sottoprogramma, il proprio cofinanziamento. Sulla base delle offerte pervenute, verrà redatta una graduatoria che individuerà le Regioni/Provincie autonome aventi diritto al finanziamento statale, fino ad esaurimento del finanziamento stesso. Nel caso in cui le richieste di adesione non esauriscano i fondi statali, le risorse economiche rimanenti potranno essere oggetto di un diverso bando di gara.
Le domande di adesione dovranno, inoltre, essere corredate da una adeguata dimostrazione dell’impegno assunto da parte della Regione/Provincia autonoma, relativamente al proprio cofinanziamento. Una quota non inferiore al 3% dell’ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle Regioni/Provincie autonome, dovrà essere riservata al monitoraggio degli impianti.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà predisporre ed emanare, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della propria richiesta, appositi bandi rivolti a soggetti privati, sia persone fisiche che imprese, pena la decadenza dal diritto alla rispettiva quota del finanziamento statale.
Le Regioni e le Provincie autonome dovranno comunicare periodicamente al Ministero dell’Ambiente le informazioni riguardanti le attività svolte nel corso del Sottoprogramma secondo le modalità definite nel bando di gara al quale avranno aderito e dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni relative alle domande pervenute dai soggetti privati, specificando i dati tecnici degli impianti approvati. Le Regioni e le Provincie autonome dovranno altresì favorire l’accesso agli impianti e ai relativi dati, al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, e consentire la valutazione complessiva sull’andamento del Sottoprogramma.
Art. 9 - Costo del Sottoprogramma
Il costo del Sottoprogramma per il Ministero dell’Ambiente è determinato in lire 40.000 milioni.
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 10 - Costo del Programma e delle attività ENEA
Il costo del Programma per il Ministero dell’Ambiente risulta pari a lire 60.000 milioni, quale somma dei costi dei due Sottoprogrammi. Al relativo onere si provvede, per l’importo di 52.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 21 settembre 2000, prot. GAB/DEC/0099/2000, e per il restante importo di 8.000 milioni, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all’articolo. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000.
Il costo delle attività ENEA, di cui al precedente articolo 2, è determinato in lire 4.500 milioni, dei quali 2.500 milioni a carico di questo Ministero, a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all’articolo. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 novembre 2000, prot. GAB/DEC/0126/2000, essendo a carico dell’ENEA i restanti 2.000 milioni.
Art. 11 - Assunzione di impegno
Per le finalità di cui al presente decreto, è impegnata la somma di lire 62.500 milioni ad utilizzo delle disponibilità previste di cui al capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per il corrente esercizio finanziario.
Roma, lì 22/12/2000
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Silvestrini)