D.M. 24 ottobre 2000, n. 370
Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 1
Fatturazione delle operazioni
1. Per l'addebito dei corrispettivi relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per le operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche agli effetti di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto, salvo il numero progressivo ed il domicilio dell'utente che possono essere sostituiti rispettivamente dalla numerazione toponomastica e dall'ubicazione dell'utenza. Nei confronti dello stesso cliente può essere emessa un'unica bolletta per le somministrazioni effettuate in relazione a uno o più contratti distinti. In tal caso la numerazione progressiva prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, potrà essere sostituita da un numero di conto attribuito alle specifiche aggregazioni delle posizioni contrattuali.
2. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le fatture relative ai servizi di fognatura e di depurazione sono emesse, da parte del gestore di tali servizi, nei confronti del gestore del servizio di acquedotto, il quale addebita al cliente, con le bollette di cui al comma 1, il corrispettivo da questi dovuto e l'imposta relativa per detto servizio di fognatura e depurazione.
3. Gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi possono emettere le bollette-fatture in unico esemplare con l'indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione; in tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli altri elementi indicati nelle bollette medesime.
Art. 2
Registrazione dei corrispettivi
1. L'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture emesse in ciascun giorno sono annotate nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste. Le annotazioni devono essere effettuate comunque non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione.
2. Entro lo stesso termine le bollette-fatture emesse possono essere singolarmente annotate, anziché nel registro di cui al comma 1, in quello previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi indicate.
3. I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono effettuare le prescritte annotazioni indicando i totali delle distinte meccanografiche di fatturazione relative alle bollette-fatture emesse nel corso di ciascun trimestre solare, entro il mese successivo al trimestre stesso con riferimento alla data della loro emissione.
Art. 3
Prestazioni accessorie
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati nelle bollette-fatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste ed entro i termini stabiliti dall'articolo 2, comma 1.
Art. 4
Dichiarazioni e liquidazioni periodiche
1. Per le operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, le annotazioni di liquidazione periodica previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare ed entro lo stesso termine deve essere eseguito il versamento della relativa imposta senza corresponsione degli interessi. Per le operazioni o attività diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 1, eventualmente effettuate dai medesimi soggetti, resta fermo l'obbligo della distinta annotazione e connessi adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Ai fini delle liquidazioni periodiche di cui al comma 1 deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel trimestre solare.
Art. 5
Servizio delle lampade votive nei cimiteri
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Art. 6
Norma residuale
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data è abrogato il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980, recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano i cui corrispettivi sono addebitati mediante bollette.