D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (1)

(1) La direttiva n. 96/61/CE è pubblicata in GUCE (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee) n. L257 del 10 ottobre 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l’allegato B, recante la delega al Governo per l’attuazione della direttiva 96/61/CE;Considerato che l’articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, prevede la delega per il recepimento della direttiva 96/61/CE con
esclusione della disciplina relativa al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dei nuovi impianti la cui regolamentazione è demandata alla normativa emanata in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA)";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n. 335, riguardante il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente in strutture operative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull’attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico";

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, delle politiche agricole e del
Ministero per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

ART. 1

Finalità

  1. Il presente decreto disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
  2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

 

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "sostanze", gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
  2. inquinamento", l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
  3. "impianto", l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
  4. "impianto esistente", un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale. È considerato altresì esistente l’impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  5. "emissione", lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;
  6. "valori limite di emissione", la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. L’effetto di un impianto di depurazione è preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue successive modificazioni;
  7. "norma di qualità ambientale", la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
  8. "autorità competente", la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
  9. "autorizzazione integrata ambientale", il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
  10. "modifica dell’impianto", una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;
  11. "modifica sostanziale" una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente;
  12. "migliori tecniche disponibili", la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV. In particolare si intende per:

a) "tecniche", sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

b) "disponibili", le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) "migliori", le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;

13. "gestore", qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto.

 

ART. 3

Principi generali dell’autorizzazione integrata ambientale

1. L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

d) l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

2. Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all’articolo 11, comma 4. Con decreto dei Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, è istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.

3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell’ambiente nel suo complesso.

 

ART. 4

Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti

  1. Ai fini dell’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al successivo articolo 5. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
  2. a) l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;

    b) le materie prive e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;

    c) le fonti di emissione dell’impianto;

    d) lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;

    e) il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

    f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle;

    g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

    h) le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;

    i) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 3.

  3. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.
  4. Entro il 30 giugno 2002 l’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tale calendario è pubblicato sull’organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il richiedente fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione.
  6. L’autorità competente comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del nominativo del gestore nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7. L’autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
  8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 5, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.
  9. L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l’esercizio degli impianti.
  10. Acquisite le determinazioni delle predette amministrazioni e considerate le osservazioni di cui al comma 7, l’autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un’autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell’impianto ai requisiti previsti nel presente decreto. L’autorità competente può chiedere integrazione alla documentazione, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, i termini si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.
  11. L’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
  12. Ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 5, nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate.
  13. Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento deve essere messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio di cui al comma 6.
  14. Ove l’autorità competente non provveda al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 9, si applica il potere sostitutivo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  15. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.

 

 

ART. 5

Condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale

  1. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
  2. L’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti nonché dei costi e dei benefici.
  3. Fatto salvo l’articolo 6, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo insieme.
  4. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 3, comma 2, e del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.
  5. L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato 1, le misure di cui al presente comma possono tenere conto dei costi e benefici.
  6. L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto. Le disposizioni di cui al successivo articolo 8 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti assoggettati alla direttiva n. 96/82 CE, le prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti stabilite dalla autorità competente ai sensi della normativa di recepimento di detta direttiva, sono riportate nell’autorizzazione integrata ambientale.
  7. L’autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall’autorità competente.

 

ART. 6

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

  1. Se, a seguito di una valutazione dell’autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risultasse necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l’autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

ART. 7

Rinnovo e riesame

1. L’autorità competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell’articolo 4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale confermandole o aggiornandole. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall’articolo 4, comma 4. L’autorità competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall’articolo 4, comma 8. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata.

1-bis. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.

2. Il riesame è effettuato dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

  1. l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
  2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  3. la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
  4. nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

3. In caso di rinnovo o di riesame dell’autorizzazione, l’autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell’inquinamento.

ART. 8

Modifica degli impianti da parte dei gestori

  1. Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 2, comma 1, numero 10. L’autorità competente, in caso di esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni.
  2. Alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 si applica il disposto dell’articolo 7, comma 3.

 

ART. 9

Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale

  1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente.
  2. Entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 6. L’autorità competente accerta, anche tramite le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione.
  3. Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall’autorità competente, effettuano, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che:

a) il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;

b) il gestore abbia informato regolarmente l’autorità competente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull’ambiente.

  1. In caso di ispezione, il gestore deve fornire all’autorità ispettiva tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all’impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
  2. Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all’autorità competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5, lettere a) e b).
  3. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato all’articolo 4, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute ovvero per l’ambiente;

c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute ovvero per l’ambiente.

 

ART. 10

Inventario delle principali emissioni e loro fonti

  1. I gestori degli impianti in esercizio di cui all’allegato I trasmettono all’autorità competente e al Ministero dell’ambiente per il tramite dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell’anno precedente. La prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile dell’anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.
  3. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al Ministero dell’ambiente anche per l’invio alla Commissione europea.
  4. Il Ministero dell’ambiente e l’ANPA, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l’accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
  5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una successiva integrazione delle stesse al Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

 

ART. 11

Scambio di informazioni

  1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell’ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all’applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all’allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un apposito formulario, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il Ministero dell’ambiente provvede all’invio delle informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea, ogni tre anni e per la prima volta entro un termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste al comma 3 del presente articolo.
  3. Il Ministero dell’ambiente è tenuto a predisporre ed inviare alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della direttiva n. 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell’ambiente, sulla base di un questionario redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva n. 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 1 gennaio 2003.
  4. Il Ministero dell’ambiente, di intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministero della sanità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi della commissione di cui all’articolo 3, comma 2, provvede ad assicurare la partecipazione dell’Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni.

ART. 12

Effetti transfrontalieri

  1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell’Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull’ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l’impianto non ricada nell’ambito delle competenze statali, l’autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull’ambiente di un altro Stato dell’Unione europea, informa il Ministero dell’ambiente che provvede ai predetti adempimenti.
  2. Il Ministero dell’ambiente provvede, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente.

ART. 13

Sanzioni

  1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad unanno o con l’ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. Si applica la sola pena dell’ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente.
  2. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato I dopo l’ordine di chiusura dell’impianto è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o con l’ammenda da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
  3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 100.000.000 il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente e al sindaco del comune o dei comuni interessati la comunicazione prevista dall’articolo 9, comma 1.
  4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 20.000.000 il gestore che omette di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 9, comma 2.
  5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 il gestore che omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente la documentazione integrativa prevista dall’articolo 4, comma 9.
  6. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

ART. 14

Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in allegato II, si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’articolo 4.

ART. 15

Disposizioni finali

  1. Agli impianti di cui all’allegato I non ricompresi nella definizione di cui all’articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell’impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto.
  2. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore.
  3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

- Allegato 1

- Allegato 2

- Allegato 3

- Allegato 4

 

ALLEGATO I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ART. 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche.

1.1. Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m(elevato a)3 .

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m(elevato a)3 .

4. Industria chimica.

Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) sostanze coloranti e pigmenti;

k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti

Salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.

5.3. Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

 

ALLEGATO II - ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL’ART. 14

  1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto (pubblicata in GUCE L 85 del 28 marzo 1987).
  2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (pubblicata in GUCE L 81 del 27 marzo 1982).
  3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.
  4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini (pubblicata in GUCE L 74 del 17 marzo 1984).
  5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (pubblicata in GUCE L 274 del 17 ottobre 1984).
  6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva n. 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l’allegato II della direttiva numero 86/280/ CEE (pubblicata in GUCE L 181 del 4 luglio 1986).
  7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (pubblicata in GUCE L 186 del 30 giugno 1989).
  8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (pubblicata in GUCE L 203 del 15 luglio 1989).
  9. Direttiva n. 94/67/CE sull’incenerimento di rifiuti pericolosi.
  10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio (pubblicata in GUCE L 409 del 31 dicembre 1992).
  11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE (pubblicata in GUCE L 336 del 7 dicembre 1988).
  12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (pubblicata in GUCE L 129 del 18 maggio 1976).
  13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE (pubblicata in GUCE L 194 del 25 luglio 1975).
  14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati (pubblicata in GUCE L 194 del 25 luglio 1975).
  15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (pubblicata in GUCE L 377 del 31 dicembre 1991).

 

ALLEGATO III - ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Aria

  1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
  2. Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto.
  3. Monossido di carbonio.
  4. Composti organici volatili
  5. Metalli e relativi composti.
  6. Polveri.
  7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
  8. Cloro e suoi composti.
  9. Fluoro e suoi composti.
  10. Arsenico e suoi composti.
  11. Cianuri.
  12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera.
  13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).

Acqua

  1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico.
  2. Composti organofosforici.
  3. Composti organici dello stagno.
  4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
  5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
  6. Cianuri.
  7. Metalli e loro composti.
  8. Arsenico e suoi composti.
  9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
  10. Materie in sospensione.
  11. Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
  12. Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).

 

ALLEGATO IV - CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL’ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEI COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN’AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE

  1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
  2. Impiego di sostanze meno pericolose.
  3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
  4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
  5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
  6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
  7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
  8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
  9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica.
  10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi.
  11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente;
  12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.