ART. 235
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , è così modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
d) (1);
e) il terzo comma dell'articolo 97 è abrogato;
f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
g) il terzo comma dell'articolo 181 è abrogato;
h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.
(1) Sostituisce il comma 2, dell'art. 97, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.